COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONDI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELVISO ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: FONDI CALCIO – SORA del 15.3.2009 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONDI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELVISO ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: FONDI CALCIO – SORA del 15.3.2009 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro dal calciatore BELVISO ANGELO dopo la sua espulsione per insulti al Direttore di gara vanno ricondotte ad uno stesso comportamento offensivo, costituendo così un’unica infrazione anche in relazione alla contemporaneità degli accaduti; considerate quindi parzialmente fondate le doglianze della reclamante; DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società FONDI CALCIO e, per l’effetto, di ridurre da 3 a 2 gare la squalifica a carico del calciatore BELVISO ANGELO. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it