COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 5.3.2009 (Gara: PARROCCHIALE B.GO GRAPPA – ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO dell’ 1.3.2009 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 5.3.2009 (Gara: PARROCCHIALE B.GO GRAPPA – ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO dell’ 1.3.2009 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, circa l’invasione di campo, che secondo la società ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO sarebbe stata compiuta dai sostenitori della squadra di casa, non trovano riscontro negli atti ufficiali; rilevato che l’arbitro nel proprio rapporto di gara riporta, senza possibilità di equivoci, che alcuni sostenitori della Società ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO, al triplice fischio di chiusura della partita, scavalcavano la rete di recinzione e dopo essere entrati sul terreno di giuoco colpivano con schiaffi e pugni calciatori della Società BORGO GRAPPA. Osservato da quanto sopra che la responsabilità di quanto accaduto è da addebitarsi ad esclusivo carico dei sostenitori ospiti e che quindi, a parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale, non ci sono margini di accoglimento del presente ricorso; considerato, altresì, che le norme regolamentari non prevedono un confronto, in questa sede tra il Direttore di gara e la reclamante; ritenuto, infine, che la sanzione irrogata e da considerarsi del tutto congrua rispetto a quanto verificatosi al termine dell’incontro oggetto del presente ricorso, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di confermare l’ammenda di € 300,00 a carico della Società ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it