COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Doverese Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara Doverese/Monte Cremasco del 15/02/2009 C.U. n.30 della delegazione di LODI datato 05/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Doverese Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara Doverese/Monte Cremasco del 15/02/2009 C.U. n.30 della delegazione di LODI datato 05/03/2009 La società DOVERESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato la gara in oggetto lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, successivamente al preannuncio di reclamo, la stessa avrebbe inoltrato il reclamo con raccomandata AR del 17/02/2009, eccependo che la MONTE CREMASCO, nel corso della gara in questione, avrebbe schierato un solo calciatore “giovane”. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale non ha inviato proprie deduzioni, osserva preliminarmente che la DOVERESE, con ricorso del 16/02/2009 regolarmente inoltrato al GS in data 17/02/2009 a mezzo raccomandata (di cui è stata fornita la ricevuta di spedizione), aveva impugnato la regolarità della gara. Osserva altresì che il suddetto ricorso, peraltro trasmesso anche alla MONTE CREMASCO, non è stato poi ricevuto dal GS per cause imputabili a quest’ultimo e, comunque, certamente non riferibili alla DOVERESE. Alla luce di quanto sopra, la CD ritiene di dover valutare il merito delle contestazioni svolte dalla DOVERESE in ordine di regolarità della gara in esame e, a tal proposito, osserva quanto segue: in relazione alla Categoria Seconda, con riferimento alla stagione sportiva 2008/2009, il CRL ha deliberato l’obbligo per le squadre di impiegare nell’attività ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa, almeno 1 calciatore nato dall’1/01/1987 e 1 calciatore nato dall’1/01/1988. Ciò posto, si rileva che, nel corso della gara in oggetto, la Pol. MONTE CREMASCO ha omesso di impiegare all’inizio della partita almeno 1 calciatore nato dall’1/01/1987, come risulta dalla distinta allegata al rapporto arbitrale. Tale violazione, ai sensi dell’art.17, comma 5, lett. C), del CGS, impone l’inflizione alla Pol.MONTE CREMASCO la sanzione della perdita della gara, l’ammenda e al dirigente accompagnatore l’inibizione. Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto COMMINA • alla Polisportiva MONTE CREMASCO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di Euro 150,00; • al sig. Gianluigi ROSSI dirigente accompagnatore l’inibizione a tutto il 26/04/2009; • si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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