COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA POLISPORTIVA URSUS PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 DEL CALCIATORE CANDELORO MASSIMO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA URSUS PESCARA / SAN MARCO DISPUTATA IL 01/03/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. n° 29 del 05.3.09 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA POLISPORTIVA URSUS PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 DEL CALCIATORE CANDELORO MASSIMO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA URSUS PESCARA / SAN MARCO DISPUTATA IL 01/03/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. n° 29 del 05.3.09 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la Polisportiva Ursus Pescara, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Candeloro Massimo, dopo essere stato espulso per aver ingiuriato l'arbitro, posto il proprio avambraccio sul collo dell'arbitro provocandogli dolore nonché trauma contusivo giudicato guaribile in gg. 4 come da certificato Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara. Inoltre gli rivolgeva ingiurie e minacce che reiterava prima di essere allontanato da due compagni di squadra e dopo la fine della gara; quindi, mentre l'arbitro usciva dallo spogliatoio dopo la doccia, il medesimo Candeloro gli rivolgeva frasi intimidatorie Ha dedotto l’appellante che il Candeloro, a seguito di una decisione presa dal direttore di gara, si rivolgeva a quest’ultimo protestando con ingiurie senza rivolgere alcuna minaccia. Durante la protesta, il Candeloro sfiorava il direttore di gara al collo, senza violenza. A fine gara, lo stesso, unitamente al presidente della Ursus, chiedeva scusa al direttore di gara. Quest’ultimo, in sede di supplemento, confermava gli originari riferimenti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta chiaramente dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, la sussistenza dei fatti addebitati al calciatore Candeloro Massimo. Alcun riscontro, peraltro, è possibile rinvenire negli stessi atti delle tesi proposte dalla società appellante, con la conseguenza che, attesa la congruità e l’adeguatezza della sanzione inflitta, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata; né è da trascurare la circostanza che, anche dopo aver compiuto il gesto di violenza, il calciatore si è reso responsabile più volte di ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it