COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. MARTELLI MARCELLO, MASSAGGIATORE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 20.5.09, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PANTA REI CASALBORDINO / VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI DISPUTATA L’8/03/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. n° 29 DEL 19/03/09 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. MARTELLI MARCELLO, MASSAGGIATORE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 20.5.09, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PANTA REI CASALBORDINO / VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI DISPUTATA L’8/03/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. n° 29 DEL 19/03/09 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, il Sig. Martelli Marcello, in qualità di massaggiatore della società Virtus Rocca S. Giovanni, ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere il medesimo partecipato ad una rissa generale sviluppasi al 48° della ripresa che aveva determinato la sospensione dell’incontro, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto l’appellante di essere intervenuto soltanto al fine di sedare la rissa e che anzi, durante il suo intervento, sarebbe stato colpito da un calciatore della squadra avversaria con calci ed una ginocchiata all’addome. Osserva la Commissione che la sanzione adottata dal primo giudice deve essere confermata, in quanto le motivazioni addotte dal ricorrente non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali e la sanzione stessa appare congrua ed adeguata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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