COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 135 RECLAMO PROPOSTO DA POL. BORGHI avverso squalifica per 2 giornate calc.BENEDETTINI MATTIA e per 3 giornate calc.TURRONI LORENZO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 19.3.2009 gara BORGHI – SPORTING RIMINI del 15.3.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 01/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
135 RECLAMO PROPOSTO DA POL. BORGHI
avverso squalifica per 2 giornate calc.BENEDETTINI MATTIA e per 3 giornate calc.TURRONI
LORENZO
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 19.3.2009
gara BORGHI – SPORTING RIMINI del 15.3.2009
La POL. BORGHI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che, al termine della
gara, tutti i loro giocatori si trovavano nei pressi della tribuna a festeggiare la vittoria o erano rimasti a centrocampo,
trattenuti dai dirigenti, per evitare che raggiungessero gli spogliatoi, proprio per non farli venire a contatto con un giocatore
avversario che stava dando in escandescenze. Ritiene che tale comportamento sia stato esemplare perché, rimanendo a
centrocampo ben oltre il termine della partita, hanno evitato il crearsi di situazioni di tensione fra le due squadre. Non
riesce a rendersi conto di quanto appreso dal C.U. a meno che questo non sia dovuto ad un banale errore. Chiede
l’annullamento dei provvedimenti.
La Commissione,
- premesso che la POL.BORGHI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata convocata, ha
comunicato di non potersi presentare all’odierno dibattimento;
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- premesso altresì che il provvedimento a carico del calc.BENEDETTINI non è impugnabile, ai sensi
dell’art. 45 , comma 3, del C.G.S. per cui la parte ad esso relativa viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che il calc.TURRONI, capitano della Pol.Borghi, al termine della gara rivolgeva, reiteratamente, frasi offensive
all’indirizzo di un giocatore avversario, mentre veniva trattenuto da un compagno di squadra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.TURRONI LORENZO, fermo il resto.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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