COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ANAGNI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 DEL 6.3.2009 (Gara: CAIRA – NUOVA ANAGNI CALCIO del 4.3.2009 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ANAGNI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 DEL 6.3.2009 (Gara: CAIRA – NUOVA ANAGNI CALCIO del 4.3.2009 – Campionato I Categoria) Visto il reclamo presentato dall’A.S.D. NUOVA ANAGNI con il quale la ricorrente pone in evidenza che l’arbitro al termine del primo tempo, a seguito degli incresciosi episodi accaduti, convocava i rappresentati delle due squadre ai quali comunicava che per lui la gara era terminata. A seguito delle rassicurazioni ricevute, decideva di riprendere l’incontro dichiarando che se i comportamenti e le minacce dei tesserati della squadra avversaria fossero continuati avrebbe sospeso definitivamente l’incontro. Nel proseguio della gara, veniva allontanato per minacce il massaggiatore della Società CAIRA ed in conseguenza del clima creatosi avvertiva i dirigenti della Società reclamante che la gara sarebbe proseguita pro-forma. Al rientro negli spogliatoi l’arbitro all’atto della consegna dei documenti, confermava al Dirigente che per difenderlo veniva anche colpito da persona con schiaffi al viso, e confermava di aver sospeso la partita al termine del primo tempo. Anche in sede di audizione dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, il Presidente della Società NUOVA ANAGNI CALCIO confermava quanto sopra chiedendo nelle conclusioni la vittoria a tavolino dell’incontro oggetto del presente ricorso. Dall’esame degli atti ufficiali e dal supplemento di rapporto appositamente redatto dinanzi a questa Commissione, l’arbitro ha precisato che al termine del primo tempo informava il Rappresentate della Società CAIRA che avrebbe ripreso la gara, solo se avesse provveduto alla chiusura del cancello che conduceva al recinto di gioco ed agli spogliatoi. In riferimento alla sospensione della gara, precisa il Direttore di gara, che è stata solamente una minaccia rivolta verbalmente con lo scopo di richiamare il Dirigente responsabile locale ad un comportamento regolamentare e di non aver mai dichiarato ai Dirigenti e calciatori della Società NUOVA ANAGNI che la gara stava continuando pro-forma, in quanto non esistevano i presupposti per tale decisione e che l’incontro stesso proseguiva normalmente fino al termine. Precisa sempre l’arbitro di non essere mai stato colpito con schiaffi. Da quanto sopra detto, a parere di questo Organo Giudicante, non esistono elementi tali da poter accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente tendente ad ottenere la vittoria a tavolino, in quanto dal rapporto arbitrale che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, emerge, aldilà dei fatti accaduti, che la gara ha avuto esito regolare fino al termine della stessa. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso in argomento confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: CAIRA – NUOVA ANAGNI 1 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
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