COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE VIDAM SEBASTIAN LIVIU ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 12.3.2009 (Gara: BORGHESIANA – TOR DE CENCI del 7.3.2009 – Campionato Coppa Lazio Allievi)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE VIDAM SEBASTIAN LIVIU ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 12.3.2009 (Gara: BORGHESIANA – TOR DE CENCI del 7.3.2009 – Campionato Coppa Lazio Allievi) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ritenuto che talune osservazioni avanzate dalla reclamante possono essere parzialmente prese in considerazione in quanto il calciatore VIDAM SEBASTIAN LIVIU, espulso per aver rivolto una sola espressione all’arbitro, reagiva protestando con veemenza poggiandogli una mano sul petto al solo scopo di richiamare l’attenzione dell’arbitro stesso. Osservato che il Direttore di gara, nel proprio rapporto pone in evidenza di non aver subito alcuna conseguenza fisica per l’atteggiamento tenuto nella circostanza dal calciatore sopracitato, il quale lo spingeva con una mano sul petto; che, conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale, non ravvisa nel comportamento del calciatore, certamente censurabile, alcun intento aggressivo nei confronti dell’arbitro, ma il classico atteggiamento di chi vuole con forza richiamare l’attenzione al solo scopo di voler esporre le proprie ragioni, a causa del provvedimento disciplinare subito; ed è pertanto per tali motivi che la Commissione ritiene che la sanzione debba essere lievemente modificata e riportata entro limiti di minore gravità. Detto ciò, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il ricorso di cui trattasi e per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore VIDAM SEBASTIAN LIVIU al 10.4.2009. La tassa reclamo va restituita.
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