COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO ALL’1.5.2009 A CARICO DELL’ALLENATORE CARLINI RODOLFO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 35 DEL 5.3.2009 (Gara: MANZIANA – CORCHIANO del 28.2.2009 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO ALL’1.5.2009 A CARICO DELL’ALLENATORE CARLINI RODOLFO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 35 DEL 5.3.2009 (Gara: MANZIANA – CORCHIANO del 28.2.2009 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; osservato che l’A.S.D. MANZIANA espone in un articolato e dettagliato ricorso che il proprio allenatore CARLINI RODOLFO ha solo, aldilà delle vigorose proteste, chiesto all’arbitro notizia sul metro di giudizio in merito alle decisioni assunte e che non lo ha mai minacciato. Sicuramente per l’amarezza e la delusione dell’esito dell’incontro ha avuto un comportamento molto veemente nei confronti dell’arbitro. Non risulta che dalla tribuna abbia avuto atteggiamenti particolari, considerata inoltre la capienza di 5.000 persone dello stadio e quindi l’impossibilità per il direttore di gara per individuarlo. In merito all’ammenda di € 150 la ricorrente pone in evidenza un aspetto determinante che le chiavi dello spogliatoio erano solo in possesso dell’arbitro, per cui nessuno avrebbe potuto entrarvi. A fine partita l’arbitro mentre usciva dall’impianto considerava commenti di genitori dei calciatori come frasi irriguardose al Suo indirizzo, e non veniva certamente aggredito, anzi le mamme trattenevano e rimproveravano i propri ragazzi. Da tutto quanto riferisce la Società MANZIANA ed in base al contenuto del referto arbitrale, si può addivenire ad una lieve rivisitazione delle sanzioni, tenuto conto di alcuni aspetti assumibili preposti dalla ricorrente. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di confermare la sanzione a carico dell’allenatore CARLINI RODOLFO fino al 1.5.2009 e di ridurre l’ammenda di € 150 ad € 100. La tassa reclamo va restituita.
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