COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GEDILA SOCCER AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PRESUTTI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 33 DEL 26.2.2009 (Gara: PARADISO VITERBO – GEDILA SOCCER del 22.2.2009 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GEDILA SOCCER AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PRESUTTI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 33 DEL 26.2.2009 (Gara: PARADISO VITERBO – GEDILA SOCCER del 22.2.2009 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore PRESUTTI, in preda ad una crisi di nervi per essere stato espulso, dopo aver colpito con uno schiaffo la mano dell’arbitro, nel tentativo di divincolarsi successivamente dai compagni che lo trattenevano, mentre si dimenava con i piedi, avrebbe colpito involontariamente l’arbitro, ma senza alcuna volontà di recargli danno, Porte le pubbliche scuse per l’episodio, si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che, allorquando aveva alzato il cartellino rosso per l’espulsione, il giocatore PRESUTTI aveva colpito con la sua mano quella dell’arbitro, nel chiaro intento di colpire il cartellino, in segno di contestazione. A quel punto, poiché appariva agitato, i compagni lo avevano trattenuto ma egli si era divincolato e, liberatosi della stretta, si era avvicinato nuovamente a lui, che nel frattempo era arretrato, e lo aveva colpito con un violento calcio al fianco destro, provocandogli un forte dolore al costato; il gesto era stato accompagnato da insulti e da minacce, talchè i compagni erano stati costretti ad intervenire nuovamente per allontanato dal terreno di gioco. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la volontarietà del grave gesto compiuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro: gesto violento del tutto intollerabile e meritevole di severa sanzione. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica a carico del calciatore PRESUTTI MICHELE fino al 31.12.2012. La tassa reclamo va incamerata.
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