COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRE CANCELLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE SAPIENZI EMILIANO E DEL CALCIATORE ROSSI MARCO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: TRE CANCELLI – AGORA S. RITA del 15.3.2009 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRE CANCELLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE SAPIENZI EMILIANO E DEL CALCIATORE ROSSI MARCO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: TRE CANCELLI – AGORA S. RITA del 15.3.2009 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo con il quale la società TRE CANCELLI contesta la non veridicità del referto arbitrale per quanto attiene il comportamento del calciatore SAPIENZI EMILIANO, il quale non avrebbe colpito l’arbitro con una pallonata che gli procurava forti dolori e nausee, anche perché, sostiene la ricorrente, in tale situazione il direttore di gara non avrebbe potuto continuare a dirigere l’incontro oggetto del presente ricorso. Non contesta invece l’espulsione decretata al calciatore ROSSI MARCO per il quale chiede però la ricorrente riduzione della sanzione. Questa Commissione Disciplinare dopo aver attentamente letto le carte in possesso, si è resa conto che il gesto compiuto del calciatore SAPIENZI EMILIANO, certamente deprecabile e censurabile, non può essere considerato di particolare violenza, in quanto come precisa la Società TRE CANCELLI, l’arbitro non sarebbe stato in gradi di proseguire la gara, se avesse avuto i problemi riportati nel referto arbitrale. Per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore ROSSI MARCO ritiene la reclamante la squalifica eccessiva, in quanto il ROSSI ha assunto solamente atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Da quanto sopra riportato si può ragionevolmente riconoscere che talune tesi avanzate dalla reclamante siano parzialmente assumibili. Conseguentemente, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento riducendo la squalifica del calciatore SAPIENZI EMILIANO al 31.10.2009. Di ridurre la squalifica del calciatore ROSSI MARCO da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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