COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/2/2014 A CARICO DELL’ALLENATORE MASSACCI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 12/2/09. ( Gara: LAZIO COLLEFERRO – DON BOSCO CINECITTÀ dell’ 8/2/09 – Campionato Giov. Prov. C5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' DON BOSCO CINECITTA' AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/2/2014 A CARICO DELL'ALLENATORE MASSACCI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 12/2/09. ( Gara: LAZIO COLLEFERRO – DON BOSCO CINECITTÀ dell' 8/2/09 - Campionato Giov. Prov. C5) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'Allenatore Massacci, intervenuto per sedare una zuffa scoppiata tra giocatori e sostenitori, nella foga avrebbe colpito involontariamente l'Arbitro con una manata al volto, senza alcuna conseguenza fisica. In una successiva memoria integrativa, prodotta in occasione dell'audizione, la ricorrente riconosce che il Massacci abbia pesantemente apostrofato l'Arbitro e che lo abbia poi spintonato, ma esclude che lo stesso abbia colpito il Direttore di gara con tre schiaffi, causandogli gonfiori. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, allorquando si è creata la zuffa in campo, egli si trovava a circa 7 metri di distanza; subito dopo, aveva visto l'Allenatore Massacci Fabrizio, già allontanato in precedenza, rientrare sul terreno di gioco e avvicinarsi a lui, rivolgendogli ingiurie e attribuendogli la colpa di quanto accaduto. Giuntogli vicino, il Massacci lo aveva poi colpito tre volte di seguito con una schiaffo sulla guancia sinistra, creandogli dolore, nonché un arrossamento. L'Allenatore era stato poi bloccato dai Dirigenti di entrambe le società, che lo avevano allontanato. Il Direttore di gara ha inoltre precisato di non essersi recato al Pronto Soccorso, in quanto non aveva avvertito alcuna ferita, ma soltanto un arrossamento alla guancia. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la volontarietà del gesto di natura violenta compiuto dal Massacci nei confronti del Direttore di gara. Devesi tuttavia rilevare che tale gesto, certamente non tollerabile, è stato posto in essere a seguito di uno stato emotivo fortemente alterato dal grave episodio che si era verificato in campo, e cioè dal fatto che al termine dell'incontro, un sostenitore avversario era entrato sul terreno di gioco ed aveva sferrato un violento pugno ad un giocatore della soc. Don Bosco, colpendolo ad un occhio e scaraventandolo a terra. Considerata tale circostanza, nonché la mancanza di significative conseguenze fisiche causate dagli schiaffi, che hanno provocato soltanto un arrossamento per il quale non si è reso necessario alcun intervento medico, si ritiene pertanto di rivisitare parzialmente la sanzione, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica dell'Allenatore MASSACCI FABRIZIO dal 10 febbraio 2014 al 30 giugno 2012. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it