COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROSI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 26.3.2009 (Gara: MONTEROSI – FUTSAL NEPI del 21.3.2009 – Campionato di Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROSI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 26.3.2009 (Gara: MONTEROSI – FUTSAL NEPI del 21.3.2009 – Campionato di Calcio a 5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che nel caso di specie trova applicazione il disposto relativo ai termini abbreviati pubblicati con C.U. n. 100/A FIGC, allegato al Comunicato Ufficiale del C.R. Lazio n. 82 del 19.3.2009; che, infatti, la gara oggetto di reclamo è stata disputata nella quartultima giornata del Campionato di Calcio a 5 Serie C2; che, pertanto, del presente ricorso si impone una declaratoria di inammissibilità essendo pervenuto alla competente Commissione Disciplinare tardivamente rispetto ai summenzionati termini abbreviati. Detto ciò DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società MONTEROSI. La tassa reclamo va incamerata.
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