COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: TORRENOVA – ZAGAROLO del 15.3.2009 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: TORRENOVA – ZAGAROLO del 15.3.2009 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuta la congruità della sanzione inflitta al calciatore RUGGINI ALESSANDRO rapportata alla sua condotta nei confronti del Direttore di gara – dopo essere stato ammonito il RUGGINI rivolgeva frasi offensive e minacciose all’arbitro e, allontanato dai compagni, continuava nelle ingiurie al di fuori del terreno di gioco. Le doglianze della reclamante, quindi, non appaiono assumibili circa il comportamento del calciatore RUGGINI dopo l’espulsione. Tanto premesso DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ZAGAROLO e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it