COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PROMUTICO MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 26.3.2009 (Gara: CENTRO ITALIA STELLA D’ORO – F.C. LATINA del 22.3.2009 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PROMUTICO MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 26.3.2009 (Gara: CENTRO ITALIA STELLA D’ORO – F.C. LATINA del 22.3.2009 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica a carico dell’allenatore PROMUTICO MAURIZIO ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. c che non prevede ricorsi in merito a sanzioni riguardanti Dirigenti e Tecnici fino ad un mese. Pertanto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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