COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRADOLI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIAMO DIEGO E DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: QUERCIAIOLA – GRADOLI del 15.3.2009 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRADOLI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIAMO DIEGO E DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 19.3.2009 (Gara: QUERCIAIOLA – GRADOLI del 15.3.2009 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Osserva preliminarmente che a mente dell’art. 45 non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Pertanto devono ritenersi inammissibili i provvedimenti adottati a carico del massaggiatore RONCA GIUSEPPE, dell’allenatore TOSSIO GIANCARLO e dell’assistente CASTRINI ROSATO. Tenuto conto che l’arbitro ha rappresentato puntualmente l’episodio di cui a fine gara si è reso protagonista il calciatore GIAMO DIEGO; Rilevato da una attenta lettura degli atti che il gesto dello stesso, seppur deplorevole, non ha portato conseguenze fisiche all’arbitro al quale il calciatore poggiava solamente la mano sulla nuca. Rilevato, infine, che la sanzione dell’ammenda a carico della Società non può essere rivisitata in quanto ritenuta congrua considerato il dettagliato e preciso referto arbitrale. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto concerne la squalifica fino al 3.4.2009 a carico del massaggiatore RONCA GIUSEPPE, per 2 gare a carico dell’allenatore TOSSIO GIANCARLO e fino al 17.4.2009 a carico dell’assistente CASTRINI ROSATO. Di respingere il reclamo confermando l’ammenda di € 200 a carico della Società GRADOLI. Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo a 3 gare la squalifica del calciatore GIAMO DIEGO. La tassa reclamo va restituita.
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