COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAMIANO (TESS. ATL. MONTEPORZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENDO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 26.3.2009 (Gara: ATL. MONTEPORZIO – REAL S. CESAREO del 22.3.2009 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAMIANO (TESS. ATL. MONTEPORZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENDO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 26.3.2009 (Gara: ATL. MONTEPORZIO – REAL S. CESAREO del 22.3.2009 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ritenuto che alcune osservazioni avanzate dal calciatore reclamante nel dettagliato ricorso presentato a questa Commissione di Disciplina Territoriale possano essere parzialmente assumibili; Detto ciò, questa Commissione, pur censurando l’atteggiamento offensivo tenuto dal già citato LOMBARDI dopo l’espulsione decretatagli dall’arbitro per doppia ammonizione, ritiene che la sanzione comminatagli possa essere lievemente attenuata in relazione a quanto sopra esposto. Conseguentemente, questo Organo di Disciplina Sportiva; DELIBERA Di accogliere il reclamo di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore LOMBARDI DAMIANO da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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