COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 181 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911 avverso la delibera del G.S.T. che ha respinto il ricorso prese ntato avverso l’esito della gara U.S. Forte dei Marmi – U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, disputata il giorno 8 marzo 2009, valida per il campionato di Eccellenza. (C.U. n. 49/2009).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 30/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 181 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911 avverso la delibera del G.S.T. che ha respinto il ricorso prese ntato avverso l’esito della gara U.S. Forte dei Marmi – U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, disputata il giorno 8 marzo 2009, valida per il campionato di Eccellenza. (C.U. n. 49/2009). La complessità della vicenda posta all’attenzione della Commissione impo ne la necessità di ripercorrere quanto accaduto. In data 10 marzo 2009 la U.S.D. Marina di Pietrasanta chiedeva al G.S.T. per la Toscana vedersi assegnata la vittoria della gara per 3 – 0, per la violazione del disposto di cui all’art. 40 delle N.O.I.F. commessa, a suo dire, dalla U.S. Forte dei Marmi alla quale contestava le modalità di tesseramento di ben 6 calciatori, dei quali indica i nominativi, eccependo “particolari coincidenze” relative ai luoghi di rilascio dei documenti presentati ed anche “la particolarità del luogo di rilascio del passaporto a Viareggio”. Rilevava ancora la singolarità del fatto che la squadra avversaria, C.U. N. 51 del 30/3/2009 – pag. 1817 negli ultimi anni, abbia in forza molti giocatori tesserati come “ cittadini italiani in precedenza tesserati in squadre professionistiche in Argentina, Bolivia, etc.” Richiamava le modalità previste per l’acquisizione della cittadinanza italiana riportando la specifica normativa prevista dalle leggi in materia. Conclusivamente argomentando chiedeva l’accoglimento del reclamo con conseguente assegnazione della vittoria della gara per 3 – 0 “per l’irregolarità dei tesseramenti federali e della documentazione necessaria per la loro richiesta e quindi in contrasto per quanto dispone…..l’art. 40 delle N.O.I.F….” Il G.S.T., con decisione pubblicata sul C.U. del C.R.T. n. 49 respingeva il gravame nella considerazione che la posizione dei calciatori indicati appariva, alla luce della regolarità della documentazione acquisita, sia attraverso la F.I.G.C che attraverso l’Ufficio tesseramenti del C.R.T per la parte di sua spettanza, affermando inoltre che non vi era alcun motivo per dubitare dell’attività di detti Uffici. Rilevava altresì che la genericità dei richiami effettuati ( particolari coincidenza e curiosità) poneva il reclamo stesso ai limiti della ammissibilità, procedendo comunque e nell’interesse della Società, all’esame del merito. Con le modalità ed il rispetto dei termini previsti dal C.U. n. 100/A della corrente annata calcistica, la U.S.D. Pietrasanta Marina 1911 impugna in que sta sede il provvedimento facendo presente che: - il reclamo in prima istanza era stato redatto unicamente sulla scorta documentale recata dalla lista di gara; - la Società contro parte è stata sanzionata per l’erronea indicazione su tale lista del nome di un calciatore; - il numero del passaporto di altro calciatore riportato sulla lista di gara non appare corretto assumendo che i passaporti indicano una diversa sequenzialità di numeri che si concludono con una lettera finale; - sussisterebbe un ulteriore errore nel nominativo di altro calciatore; - il passaporto identificativo di un calciatore risulta rilasciato dall’ Ufficio della Polizia di Stato di Viareggio non abilitata a tale rilascio, come da attestazione che allega. Afferma infine che i tesseramenti di alcun i calciatori della U.S. Forte dei Marmi non sono conformi all’art. 40, commi 10 ed 11 “in quanto relativi a calciatori provenienti da Campionati esteri professionistici”. Conclude il reclamo con la richiesta di vedersi assegnare la vittoria per 3 a 0, per avere la società avversaria - “presentato nella lista ufficiale dei giocatori partecipanti alla gara documenti identificativi inesistenti o comunque non validi e pertanto tali da non consentire le certa individuazione dei tesserati medesimi”; - “per l’irregolarità dei tesseramenti federali, della documentazione necessaria per la loro richiesta e quindi per contrasto con quanto disposto chiaramente ed esaustivamente dall’art. 40 N.O.I.F., limitazione del tesseramento dei calciatori”. Nel corso della richiesta audizione personale il presidente della Società, assistito dal legale di fiducia, Avv. Baroni del Foro di Lucca, confermava quanto già indicato con l’atto di impugnazione reiterando la richiesta invocata fin dal primo grado del procedimento. Premettendo di ritenere intempestiva la produzione, da parte della U.S.D. Forte dei Marmi, del documento rilasciato dalla Autorità di P.S. di Viareggio confermante la validità del passaporto del calciatore Lovera Saul, rilasciato in Argentina, i cui estremi sono r iportati sulla lista di gara, indicava la posizione della Società nei punti che si riassumono. - Irregolarità del tesseramento; - Inidoneità della documentazione atta ad identificare i calciatori; - Irregolarità della posizione dei calciatori in quanto provenien ti da federazioni estere ove erano stati tesserati quali calciatori professionisti. In ordine a tale ultimo argomento, deposita documentazione acquisita via internet, dalla quale risulta, in particolare, che i calciatori Raponi e Peruchini, partecipanti al la gara in esame, hanno partecipato a gare dei campionati professionistici argentino e francese. C.U. N. 51 del 30/3/2009 – pag. 1818 Esaminati gli atti in proprio possesso il Collegio osserva preliminarmente, pur condividendo le perplessità del Primo Giudice in ordine alla genericità dei ril ievi mossi, che le due istanze con cui si conclude l’atto di appello hanno carattere esplicativo anziché innovativo come appare. Di conseguenza, considerata la complessità e la delicatezza della questione, la C.D. procede all’esame di merito anche al fine di rendere edotta la società della portata di quanto affermato con i due reclami. Non v’è dubbio che la materia del tesseramento dei calciatori sia regolata dall’art.40 delle N.OI.F. che non è norma a sé stante, facendo essa parte di quel “corpus iuris” costituito dallo Statuto, dalle NOIF appunto, dal C.G.S., nonché dai regolamenti delle singole Leghe ed infine dall’A.I.A., che regola tutta la attività della F.I.G.C.. Ecco che se le modalità del tesseramento dei calciatori sono regolate dalla norma richia mata, la competenza ad accettare le domande di tesseramento è devoluta alle Leghe, al Comitato od alla divisione competente ed hanno vigore (per la L.N.D.) dalla data di deposito presso l’Ufficio competente, salvo suoi eventuali motivati rifiuti. Più parti colarmente in questa sede opera l’art. 36 della L.N.D. che enuncia il seguente principio ;” Il tesseramento dei calciatori è effettuato direttamente dalla F.I.G.C, per il tramite dei Comitati e delle Divisioni, con le modalità previste dalle N.O.I.F.” A questo tesseramento, che possiamo definire “automatico”, corrisponde, in sede di Giustizia Sportiva, una specifica competenza della Commissione Tesseramenti la quale è chiamata a giudicare “…..in prima istanza su tutte le controversie inerenti ai tesseramen ti, ai trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori. Il procedimento è instaurato: a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo; b) su iniziativa degli Organi di giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”. ( art. 43 C.G.S. parte III, Organi Specializzati della Giustizia Sportiva). Nel caso in esame gli Uffici tesseramenti della FIGC e del CRT, entrambi competenti per le due fattispecie ricorrenti (tesseramento effettuato direttamente dalla F.I.G.C. per i calciatori Espeche Marcos Andres; Lovera Saul; Peruchini Cristian Osmar; Mora Ariel Ignacio, e tramite il C.R.T. per i calciatori Benedetto Matias Ezequiel e Raponi Uriel) hanno comunicato per iscritto la piena ed efficace regolarità del tesseramento dei calciatori in questione. Dalla normativa esaminata emerge quindi che la Società non può interferire in alcun modo, in questa sede, sulla questione così come questa è, a sua volta, sottratta alla competenza della C.D.. Circa la presunta irregolarità dei documenti di identificazione, in particolare quella relativa al passaporto che si assume essere rilasciato dal Commissariato di Viaregg io, si osserva che l’arbitro non è legittimato a constatarne l’autenticità, essendo il suo intervento limitato a controllare che i dati del calciatore indicati nella lista siano riferiti ad uno dei documenti previsti dalle norme federali. Peraltro il passaporto contestato perché emesso dal Commissariato di Viareggio, posto che fosse determinante agli effetti del giudizio, risulta, alla luce della documentazione prodotta in data odierna, regolare. Se esiste un documento ”civile” che si ritiene falso corre l’ obbligo, per la società che lo ha rilevato, di farne oggetto di denunzia per la valenza che esso può avere nell’ambito Federale. Gli errori di trascrizione dei nominativi sono puramente materiali corrispondendo i nominativi indicati sulle liste di gara a calciatori risultanti, allo stato, regolarmente tesserati. L’esame degli atti porta quindi a concludere che : - il tesseramento dei singoli calciatori indicati con il reclamo in prima istanza sono regolari; - gli errori di trascrizione sono del tutto irrilevan ti agli effetti dell’esito della gara della quale si chiede l’assegnazione della vittoria “a tavolino”. Osserva infine la Commissione che per la gravità delle affermazioni contenute negli atti di impugnazione e il presunto coinvolgimento di Uffici Federali si rende necessario e doveroso trasmettere il fascicolo alla Procura Federale, affinché esamini, nell’ambito dei poteri che le sono propri, se quanto affermato in atti dalla U.S.D. Pietrasanta Marina 1911 risponda a verità o esso integri la violazione del disposto dell’art.1 del C.G.S., accertando comunque quanto possa essere collegato con dette dichiarazioni. P . Q . M . la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa ad esso relativa. Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto indicato in parte motiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it