COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, società US STEZZANESE, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi, PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, per rispondere: • D’ADDA Gianpaolo e CORTI Mario della violazione di cui all’art.3, comma 1 CGS, in relazione al punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008 per aver organizzato, il primo in qualità di Presidente e il secondo in qualità di Rappresentante del Settore Giovanile della US STEZZANESE, due “provini” o “raduni selettivi” vietati per la categoria Pulcini, nelle date del 24.02.2008 e 09.03.2008, facendovi partecipare n.5 giocatori del US CISERANO che aveva espressamente negato il proprio nullaosta; • US STEZZANESE della violazione dell’art.4 comma 1 e 2 CGS avendo responsabilità diretta e responsabilità oggettiva per le condotte antiregolamentari sopra descritte di propri dirigenti e tesserati; • PICCIN Gianluigi e ZARELLA Nicola della violazione dell’art.10, comma 1 CGS e del punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008, per aver contribuito all’organizzazione dei predetti provini della US STEZZANESE, il primo in qualità di allenatore dei Pulcini del US CISERANO e il secondo in qualità di vice allenatore dei Giovanissimi Regionali della US STEZZANESE; • PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio della violazione dell’art.1, comma 1 CGS per aver partecipato ai predetti due provini della US STEZZANESE quali calciatori Pulcini dell’US CISERANO.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, società US STEZZANESE, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi, PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, per rispondere: • D’ADDA Gianpaolo e CORTI Mario della violazione di cui all’art.3, comma 1 CGS, in relazione al punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008 per aver organizzato, il primo in qualità di Presidente e il secondo in qualità di Rappresentante del Settore Giovanile della US STEZZANESE, due “provini” o “raduni selettivi” vietati per la categoria Pulcini, nelle date del 24.02.2008 e 09.03.2008, facendovi partecipare n.5 giocatori del US CISERANO che aveva espressamente negato il proprio nullaosta; • US STEZZANESE della violazione dell’art.4 comma 1 e 2 CGS avendo responsabilità diretta e responsabilità oggettiva per le condotte antiregolamentari sopra descritte di propri dirigenti e tesserati; • PICCIN Gianluigi e ZARELLA Nicola della violazione dell’art.10, comma 1 CGS e del punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008, per aver contribuito all’organizzazione dei predetti provini della US STEZZANESE, il primo in qualità di allenatore dei Pulcini del US CISERANO e il secondo in qualità di vice allenatore dei Giovanissimi Regionali della US STEZZANESE; • PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio della violazione dell’art.1, comma 1 CGS per aver partecipato ai predetti due provini della US STEZZANESE quali calciatori Pulcini dell’US CISERANO. All’udienza del 19.03.2009, oltre al rappresentante della Procura Federale, si sono presentati i sig.ri D’ADDA Gianpaolo, in proprio e in rappresentanza della società US STEZZANESE, assistito da un proprio difensore di fiducia, nonché CORTI Mario, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi. A mezzo di appositi fax del 19.03.2009 a firma dei rispettivi genitori, i calciatori PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, hanno giustificato la proprio assenza. Dopo la relazione che il Presidente della Commissione Disciplinare ha delegato al Componente Bocchietti, nella quale venivano sintetizzati i risultati delle indagini della Procura Federale nonché il contenuto della memoria difensiva depositata in data 16.03.2009 nell’interesse di D’ADDA Gianpaolo e della società US STEZZANESE, veniva data la parola ai deferiti. D’ADDA Gianpaolo ribadiva, come già esposto nella memoria difensiva, di essere rimasto “totalmente all’oscuro” delle vicende in questione e comunque negava che “due partite amichevoli svoltesi nell’intera stagione calcistica valgano ad integrare la fattispecie del provino”. Anche CORTI Mario negava la natura di “provino” degli incontri del 24.02.2008 e del 09.03.2008, anche se poi riconosceva lealmente di aver sbagliato per aver tollerato che i n. 5 giocatori Pulcini della US CISERANO avessero partecipato a tali incontri senza il nulla-osta della loro società. PICCIN Gianluigi negava “di aver fatto da tramite persuadendo i pulcini della CISERANO a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla STEZZANESE; al massimo ho deciso come padre per mio figlio”. ZARELLA Nicola negava ogni responsabilità nella vicenda. Il Rappresentante della Procura Federale, all’esito dell’istruttoria compiuta, concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente loro contestate, con richiesta di condanna alle seguenti sanzioni: per i sig.ri D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi: 1 anno di inibizione a ciascuno: per la società US STEZZANESE: Euro 1.000,00 di ammenda; per i calciatori PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio: 3 mesi di squalifica. Motivi della decisione All’esito dell’odierno dibattimento, la Commissione Disciplinare ritiene che non sussistano elementi certi di responsabilità personale in capo al sig. D’ADDA Gianpaolo, Presidente della US STEZZANESE, non essendo emerso che egli abbia avuto alcun ruolo nella vicenda in esame, né una sua possibile responsabilità dal punto di vista organizzativo. D’altra parte, per quanto riguarda una sua possibile responsabilità dal punto di vista omissivo, considerate anche le ampie ammissioni del Responsabile del Settore Giovanile della US STEZZANESE sig. CORTI Mario, possono qui condividersi le valutazioni già espresse dalla Procura Federale all’esito delle indagini svolte: “L’inchiesta riguarda la categoria Pulcini e, pertanto, ha come protagonisti più che i vertici delle singole società, i responsabili dei settori giovanili”. D’ADDA Gianpaolo deve dunque essere prosciolto da ogni addebito. La responsabilità degli altri deferiti e della società US STEZZANESE, risulta invece pienamente provata attraverso la copiosa documentazione in atti, con riferimento agli eventi del 24.02.2008 e del 08.03.2008, a cui i deferiti hanno contribuito con apporti diversi ma convergenti, permette di concludere per la sussistenza della fattispecie vietata del “provino”. La ratio del divieto contenuto nel punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008, discende dal fatto che la selezione operata da una società implica sempre che a fronte di alcuni giocatori selezionati, ve ne siano altri, partecipanti alla selezione, che finiscono necessariamente “scartati” e, prima di loro una moltitudine di tesserati di pari età che neppure è invitata ai provini. Per la stessa ragione, il divieto di “provini” si accompagna al divieto, fino al 12° anno di età si “selezioni per attività di rappresentativa”. L’eventuale sconforto psicologico dei calciatori non ammessi o esclusi dalla selezione, infatti, è in contrasto, proprio in ragione della tenera età degli atleti interessati, con il “carattere eminantemente promozionale e didattico” del SGS, concetto appositamente richiamato dal predetto punto 4 del CU n.1. La norma prescinde dalla modalità di attuazione di tale illecita condotta. Nel caso di specie, si è trattato di 2 partite, organizzate dalla US STEZZANESE sul proprio campo di gioco, sotto la supervisione del proprio Rappresentante del Settore Giovanile e di propri allenatori, a cui hanno partecipato calciatori Pulcini nominativamente richieste dalla US STEZZANESE a varie società della zona (esse pure potenzialmente danneggiate), proprio per “selezionare”, come è stato ammesso da tutti i deferiti, una squadra di non più di 20 giocatori, che, a norma della US STEZZANESE partecipasse ad un importante torneo pasquale tra squadre anche professionistiche (cfr. Regolamento). I ruoli svolti dai deferiti sono risultati con estrema chiarezza, grazie anche alle deposizioni degli stessi resa alla Procura Federale. CORTI Mario, come detto, si è assunto la piena responsabilità dell’organizzazione degli eventi del 24.02.2008 e del 08.03.2008 nell’interesse della US STEZZANESE. ZARELLA Nicola, al di là di una possibile attività di collegamento con i genitori dei n.5 calciatori del US CISERANO di cui non v’è prova certa (essendovi, sul punto, solo dichiarazioni de relato, non riscontrate), ha ammesso di aver fornito i nominativi dei calciatori in questione alla US STEZZANESE e, pur a conoscenza del diniego di nulla-osta da parte della US CISERANO di cui era stato in precedenza allenatore dei Pulcini, ha agevolato la loro partecipazione” (ndr: “...li abbiamo fatti giocare””). così fornendo un contributo causale rilevante allo svolgimento dei provini. PICCIN Gianluigi è stato riconosciuto come il soggetto che, abusando della propria posizione di allenatore dei Pulcini della US CISERANO e operando contro l’interesse della società per la quale era tesserato, ha fatto da tramite tra la US STEZZANESE e i calciatori PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, GUARNIERI Nathan (cfr. dichiarazioni del 19.03.2009 dei genitori), trasgredendo consapevolmente al diniego di nulla-osta della US CISERANO di cui era a conoscenza e favorendo il successivo tesseramento di PICCIN Riccardo per gli Esordienti della US STEZZANESE (con violazione, oltre al punto 4 del CU n.1 del SGS, anche dell’art.10, comma 1 CGS). E’ poi comprovata in atti la partecipazione ai due provini dei calciatori PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio (per i quali, tra l’altro, la US CISERANO, come detto, aveva negato il nulla-osta). Per quanto riguarda le sanzioni da comminare, le stesse possono essere attenuate a quelle richieste dalla Procura Federale, in funzione della episodicità dei fatti e per il solo CORTI Mario anche per il corretto e collaborativo comportamento processuale tenuto sia nella fase dell’indagine affidata alla Procura Federale, sia nella odierna udienza avanti a questa Commissione. A riguardo della Soc. US STEZZANESE, in conseguenza dell’esonero da responsabilità del Presidente D’ADDA Gianpaolo, deve essere la responsabilità diretta, con conferma della responsabilità oggettiva. Tenuto conto della diversa rilevanza da attribuire ai comportamenti rispettivamente contestati e considerata, per i calciatori, la giovanissime età, si ritiene equo quantificare le sanzioni nella misura indicata in dispositivo. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale ritenuta provata la responsabilità dei seguenti deferiti in ordine alle violazioni loro rispettivamente contestate INFLIGGE • a PICCIN Gianluigi la sanzione della squalifica per mesi 6; • a CORTI Mario la sanzione della inibizione per mesi 6; • a ZARELLA Nicola la sanzione della squalifica per mesi 3; • a PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio la sanzione della squalifica per due giornate; • alla società US STEZZANESE la sanzione di Euro 500,00 di ammenda. Ritenuto che non si sia raggiunta la prova della personale responsabilità di D’ADDA Gianpaolo in ordine alle violazioni allo stesso contestate ASSOLVE • D’ADDA Gianpaolo dagli addebiti ascrittigli.
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