COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di BONALI Daniele e della società ASD ZACCARIA pe la violazione il primo dell’art.1 del CGS in relazione dell’art.5 commi 1 e 4 del CGS per aver formulato pubblicamente giudizi ed affermazioni gravemente lesive di soggetti ed organi operanti nell’ambito Federale ed in particolare del GS del CRL, e la seconda in relazione all’art.4 commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle dichiarazioni rese dal BONALI.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di BONALI Daniele e della società ASD ZACCARIA pe la violazione il primo dell’art.1 del CGS in relazione dell’art.5 commi 1 e 4 del CGS per aver formulato pubblicamente giudizi ed affermazioni gravemente lesive di soggetti ed organi operanti nell’ambito Federale ed in particolare del GS del CRL, e la seconda in relazione all’art.4 commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle dichiarazioni rese dal BONALI. All’udienza del 26.03.2009, nessuno si è presentato per i deferiti. Dopo la relazione del Presidente, il rappresentante della Procura Federale concludeva per la affermazione della responsabilità dei deferiti in ordine alle dichiarazioni sopra riportate e contestate con il deferimento e la condanna del signor BONALI Daniele a 4 mesi di inibizione ed alla società ASD ZACCARIA l’ammenda di Euro 400,00. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, dagli atti acquisiti nel precedente giudizio, emerge chiaramente che il signor BONALI, Presidente della ASD ZACCARIA, con una lettera inviata al Direttore del giornale “la Provincia di Cremona” e pubblicata dal medesimo giornale nell’edizione del 09.11.2008, ha espresso gravi critiche nei confronti del GS e del CRL nonché delle istituzioni Federali. Tali dichiarazioni integrano la violazione dell’art.1 del CGS con conseguente responsabilità della ASD ZACCARIA ai sensi dell’art.4 del CGS. Tanto premesso e ritenuta la responsabilità dei deferiti in relazione alla violazione delle norme indicate in epigrafe: INFLIGGE al signor BONALI Daniele mesi 2 di inibizione e alla società ASD ZACCARIA Euro 200,00 di ammenda.
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