COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MOSCA BALMA Stefano, calciatore, e della società F.C.D. BICOCCA (per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 30 comma 2 Statuto e 1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MOSCA BALMA Stefano, calciatore, e della società F.C.D. BICOCCA (per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 30 comma 2 Statuto e 1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 629 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. MOSCA BALMA Stefano, calciatore tesserato per la BICOCCA per aver presentato una denuncia-querela nei confronti di altro tesserato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, avendo così violato il vincolo assunto con la costituzione del rapporto associativo, ed eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e dei soggetti delegati della F.I.G.C. nonché per non essersi presentato innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva che lo avevano ritualmente convocato innanzi a loro; la Società BICOCCA a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte addebitate al proprio tesserato Il presente procedimento trae origine da una lettera inviata al Presidente della Delegazione Provinciale di Novara dal Presidente della G.S. CASALEGGIO in cui si segnalava che un dirigente ed un calciatore appartenenti alla società predetta erano stati convocati dai Carabinieri in quanto nei loro confronti era stata presentata querela da un calciatore della BICOCCA, e precisamente il MOSCA BALMA Stefano in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara disputata tra le due squadre poco tempo prima.. . Nel corso delle indagini si accertava l’avvenuta presentazione della querela e l’inesistenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione agli Organi Federali competenti. Inoltre il calciatore interessato, convocato avanti al Procuratore Federale si dichiarava indisponibile a presentarsi. Nella seduta 2739, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario CARPINTERI in rappresentanza della Procura Federale il sig. DI SANTO Paolo, Presidente della società BICOCCA assistito dall’avv. Raffaele FOLINO Nessuno compariva per il calciatore incolpato. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti, concordavano quindi l’applicazione della sanzione del l’ammenda per € 330, 00 e 2 punti di penalizzazione in classifica a carico della società BICOCCA. A carico del sig. MOSCA BALMA Stefano, il Procuratore Federale chiedeva altresì l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Nessun dubbio che la condotta addebitata al MOSCA BALMA integri una grave violazione della c.d. clausola compromissoria che impone a tutti i tesserati di richiedere autorizzazione agli Organi Federali prima di devolvere vertenze connesse all’attività sportiva alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il calciatore incolpato va dichiarato, del pari, responsabile per non essersi presentato a rendere ragione della condotta tenuta, benché a tal fine convocato dal rappresentante della procura Federale. Appare, pertanto, congrua la sanzione richiesta dal Procuratore Federale. Per quanto attiene alla società BICOCCA, vista la richiesta, formulata dalle parti, di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità oggettiva della Società incolpata e considerata la congruità della sanzione concordata. P. Q. M. La Commissione Disciplinare dichiara il calciatore MOSCA BALMA Stefano responsabile delle violazioni addebitate ed applica, a carico del medesimo, la sanzione della squalifica per mesi sei. Visto l’accordo intercorso tra le parti, applica alla società BICOCCA la sanzione dell’ammenda per € .330,00 (treicentotrenta0) e la penalizzazione di due punti in classifica nel campionato disputato dalla prima squadra nella presente stagione sportiva (Terza categoria).
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