COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MOSCA BALMA Stefano, calciatore, e della società F.C.D. BICOCCA (per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 30 comma 2 Statuto e 1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
del signor MOSCA BALMA Stefano, calciatore, e della
società F.C.D. BICOCCA (per rispondere
rispettivamente il primo della violazione di cui
agli artt. 30 comma 2 Statuto e 1 comma 3 C.G.S., la
Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2
C.G.S.
Con atto del 62 9 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il sig. MOSCA BALMA Stefano, calciatore tesserato per la
BICOCCA per aver presentato una denuncia-querela nei confronti di altro
tesserato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale,
avendo così violato il vincolo assunto con la costituzione del rapporto
associativo, ed eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei
provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e dei soggetti delegati
della F.I.G.C. nonché per non essersi presentato innanzi agli Organi di
Giustizia Sportiva che lo avevano ritualmente convocato innanzi a loro;
la Società BICOCCA a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte
addebitate al proprio tesserato
Il presente procedimento trae origine da una lettera inviata al
Presidente della Delegazione Provinciale di Novara dal Presidente della
G.S. CASALEGGIO in cui si segnalava che un dirigente ed un calciatore
appartenenti alla società predetta erano stati convocati dai Carabinieri
in quanto nei loro confronti era stata presentata querela da un
calciatore della BICOCCA, e precisamente il MOSCA BALMA Stefano in
relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara disputata tra le due
squadre poco tempo prima.. .
Nel corso delle indagini si accertava l’avvenuta presentazione della
querela e l’inesistenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione agli
Organi Federali competenti. Inoltre il calciatore interessato, convocato
avanti al Procuratore Federale si dichiarava indisponibile a presentarsi.
Nella seduta 273 9, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv.
Mario CARPINTERI in rappresentanza della Procura Federale il sig. DI
SANTO Paolo, Presidente della società BICOCCA assistito dall’avv.
Raffaele FOLINO Nessuno compariva per il calciatore incolpato.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i
presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a
norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta
delle parti).
Le parti, concordavano quindi l’applicazione della sanzione del
l’ammenda per € 330, 00 e 2 punti di penalizzazione in classifica a
carico della società BICOCCA.
A carico del sig. MOSCA BALMA Stefano, il Procuratore Federale chiedeva
altresì l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio che la condotta addebitata al MOSCA BALMA integri una grave
violazione della c.d. clausola compromissoria che impone a tutti i
tesserati di richiedere autorizzazione agli Organi Federali prima di
devolvere vertenze connesse all’attività sportiva alla valutazione
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il calciatore incolpato va dichiarato, del pari, responsabile per non
essersi presentato a rendere ragione della condotta tenuta, benché a tal
fine convocato dal rappresentante della procura Federale.
Appare, pertanto, congrua la sanzione richiesta dal Procuratore Federale.
Per quanto attiene alla società BICOCCA, vista la richiesta, formulata
dalle parti, di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza
della responsabilità oggettiva della Società incolpata e considerata la
congruità della sanzione concordata.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare dichiara il calciatore MOSCA BALMA Stefano
responsabile delle violazioni addebitate ed applica, a carico del
medesimo, la sanzione della squalifica per mesi sei.
Visto l’accordo intercorso tra le parti, applica alla società BICOCCA la
sanzione dell’ammenda per € .330,00 (treicentotrenta 0) e la
penalizzazione di due punti in classifica nel campionato disputato dalla
prima squadra nella presente stagione sportiva (Terza categoria).
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