COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LAURINO – GARA LAURINO / HERAJON DELL’8.2.2009 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO LAURINO – GARA LAURINO / HERAJON DELL’8.2.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. Ed invero, da un’attenta
lettura del referto di gara, unico documento utilizzabile, se indubbiamente sussistono gli elementi di gravità
rilevati dal primo Giudice, tuttavia deve essere approfondita la circostanza del comportamento,
positivamente attivo, del capitano della società reclamante, che non solo cercava di riportare la calma sul
terreno di giuoco, ma scortava il direttore di gara, proteggendolo da un’eventuale condotta, ulteriormente
violenta, ad opera di calciatori e di altri tesserati. Pertanto, sussistono elementi tali, da poter riportare la
sanzione inflitta a condizioni più eque. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Laurino, di ridurre la sanzione
pecuniaria, a carico della società reclamante, ad euro 170,00; conferma nel resto; nulla dispone, in
ordine alla tassa reclamo, non versta.
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