COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO 24 MAGGIO 1999 Q4 – GARA 24 MAGGIO 1999 Q4 / SAN MARZANO S.C. 81 DEL 14.2.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO 24 MAGGIO 1999 Q4 – GARA 24 MAGGIO 1999 Q4 / SAN MARZANO S.C. 81 DEL 14.2.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. La reclamante ha proposto opposizione avverso la squalifica del calciatore Stanzione Giuseppe fino al 13.5.2009. Pur emergendo la negatività del comportamento, nella circostanza, del calciatore innanzi nominato, sulla base di un’attenta valutazione, fondata sul rapporto tra l’effettiva gravità dell’infrazione e la corrispondente sanzione, questa C.D.T. giudica di dover ridurre la squalifica a carico del calciatore Stazione Giuseppe a tutto il 31.03.2009. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 31.03.2009 la squalifica del calciatore Stanzione Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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