COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PALMESE 78 IN ORDINE ALLE SEGUENTI GARE – PROMOZIONE: BISACCESE / PALMESE 78 DEL 5.10.2008 REAL SUESSOLA / PALMESE 78 DEL 19.10.2008 LUOGOSANO / PALMESE 78 DEL 25.10.2008
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PALMESE 78 IN ORDINE ALLE SEGUENTI GARE – PROMOZIONE:
BISACCESE / PALMESE 78 DEL 5.10.2008
REAL SUESSOLA / PALMESE 78 DEL 19.10.2008
LUOGOSANO / PALMESE 78 DEL 25.10.2008
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del legale incaricato, la società
reclamante, che ne aveva presentato rituale richiesta; preso atto delle controdeduzioni della società
Bisaccese e di quelle della società Luogosano; sentito il rappresentante di quest’ultima società, che ne
aveva presentato rituale richiesta; tanto premesso, osserva: la vicenda è relativa alla presunta posizione
irregolare del calciatore Canfora Biagio (nato il 10.03.1989), utilizzato dalla società Palmese in occasione
delle tre gare, di cui all’epigrafe. Il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, decidendo in ordine ai
reclami proposti dalle società Bisaccese, Real Suessola e Luogosano per la presunta posizione irregolare
del nominato calciatore, ha inflitto, a carico della società Palmese, la punizione sportiva della perdita, con il
punteggio di 0-3, delle gare in argomento. Il presupposto della decisione del Giudice Sportivo Territoriale
deve essere, per chiarezza, integralmente riportato di seguito, nei suoi aspetti sostanziali. Il contenzioso in
esame trae origine dalla circostanza che il calciatore Canfora Biagio, come dal C.U. n. 184 del 12.06.2008,
relativo alla fase nazionale del Campionato Juniores, nella gara dell’11.06.2008, Nuova Tor Tre Teste /
Pianura (a favore della quale ultima il calciatore in argomento era tesserato, alla data della richiamata
gara), valevole quale turno di ritorno della semifinale nazionale del Campionato Juniores della stagione
sportiva 2007/2008, era stato sanzionato, dal Giudice Sportivo Nazionale, quale calciatore non espulso dal
campo, con la squalifica per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni (seconda infrazione). Ad
avviso del Giudice Sportivo Territoriale, la squalifica, rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta
squalifica non automatica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, C.G.S., avrebbe dovuto essere
scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva alla pubblicazione del già
citato Comunicato Ufficiale, “della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha
determinato il provvedimento” (ovvero, per la squadra Juniores della società Pianura). Il G.S.T. ha
precisato, ulteriormente, che la gara innanzi citata era stata l’ultima, disputata dalla società Pianura in
ordine al Campionato Juniores 2007/2008 e che, di conseguenza, il calciatore avrebbe dovuto scontare la
giornata di squalifica nella stagione sportiva successiva, ovvero quella in corso (2008/2009). Nella
dettagliata ricostruzione cronologica della questione, il G.S.T. aggiungeva che, fino alla data dell’8
settembre 2008, il calciatore era restato tesserato a favore della società Pianura, che, per la stagione
sportiva 2008/2009, partecipa al Campionato Nazionale di Serie D e, per quel che concerne l’attività
giovanile nell’ambito della L.N.D., al Campionato Nazionale Juniores. Il G.S.T. sottolineava, altresì, che la
prima gara ufficiale del Campionato Nazionale Juniores 2008/2009 si era disputata il 20 settembre 2008,
per cui il calciatore non aveva potuto scontare la squalifica nella squadra Juniores della società Pianura,
essendo stato trasferito alla società Palmese 78 con decorrenza dal 9 settembre 2008, ovvero in data
antecedente, rispetto al giorno di disputa della prima giornata di gara del Campionato Nazionale Juniores
2008/2009. Correttamente, quindi, il G.S.T. evidenziava: “La posizione soggettiva del calciatore, quindi, è
mutata dalla citata data del 9 settembre 2008”. Dall’appena enunciato riferimento alla “mutata posizione
soggettiva” del calciatore in parola, il G.S.T. traeva la conclusione che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22,
comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale,
successiva alla data del 9 settembre 2008, della prima squadra della sua nuova società (in questo caso, la
Palmese 78, nel Campionato Regionale di Promozione). Rilevato che, viceversa, il calciatore, in violazione
della richiamata normativa, era stato utilizzato effettivamente nelle seguenti gare della sua nuova società di
appartenenza, tutte consecutive: Palmese 78 / Pomilia del 14.09.2008 (prima giornata del Campionato di
Promozione 2008/2009); Venticano / Palmese 78 del 21.09.2008 (seconda giornata del Campionato
medesimo); Palmese 78 / Cicciano del 28.09.2008; Bisaccese / Palmese 78 del 5.10.2008; Palmese 78 /
Mas Avellino del 12.10.2008; Real Suessola / Palmese 78 del 19.10.2008; Luogosano / Palmese 78 del
25.10.2008, il G.S.T. ha valutato come irregolare la partecipazione del calciatore medesimo alle tre gare, di
cui ai reclami prodotti dalle società, controparti della Palmese 78, indicate in epigrafe. Il G.S.T., inoltre,
riteneva opportuno precisare “che a nulla rileva la circostanza che il calciatore sia stato, o meno, inserito
nella distinta ufficiale di gara della prima di Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2008/09,
Brindisi / Pianura del 7.09.2008, in quanto, così come appare indiscutibile che egli, fin quando era tesserato
a favore della società Pianura, dovesse scontare la giornata di squalifica a proprio carico nel Campionato
Nazionale Juniores, è altrettanto pacifico che non fosse facoltato a scontarla nel Campionato della prima
squadra, prima di cambiare società di appartenenza”. Sulla base della ricostruzione cronologica e logicogiuridica
della vicenda, il G.S.T. aveva, si ribadisce, ritenuto che il calciatore Canfora Biagio avesse
“partecipato, alle tre gare di cui all’epigrafe, in posizione irregolare, agli effetti disciplinari”. Alla cennata
decisione del G.S.T. si è opposta la società Palmese 78, sostenendo che lo “status” del Canfora Biagio
fosse mutato “da calciatore in quota a calciatore fuori quota”, nell’ambito dell’attività Juniores, con
conseguenziale espiazione della pena a suo carico in occasione della gara Brindisi – Pianura del 7
settembre 2008, valevole per il Campionato di Serie D 2008/2009, atteso anche che il trasferimento del
calciatore si era verificato in data 9.09.2008, ovvero successivamente alla disputa della richiamata gara del
Campionato di Serie D. Sul punto, la società Palmese ha fatto riferimento ad un presunto “orientamento
giurisprudenziale in materia, costante ed univoco”. Per dar forza e sostanza al suo assunto, la ricorrente ha
citato una decisione della C.A.F. (in quel periodo, organo di terzo ed ultimo grado nell’ambito della giustizia
sportiva), relativa ad una gara del 9.10.2005, Spilamberto – Folgore Bagno. Con la richiamata decisione,
invero, la C.A.F. si era pronunciata nel senso che il calciatore Peterlini Alessandro, squalificato per una
gara per cumulo di ammonizioni nel Campionato Juniores 2004/2005 e divenuto “fuori quota” per la
stagione successiva, dovesse scontare la sanzione a suo carico, nell’anno sportivo 2005/2006, per
l’appunto in quanto “fuori quota” nel Campionato Juniores, nella prima squadra e non più nella squadra
Juniores. All’atto della sua audizione, il legale incaricato dalla società Palmese ha chiesto, inoltre, la
trasmissione degli atti al Presidente della F.I.G.C., “con richiesta di parere circa la regolarità della posizione
del calciatore in questione nella gara in oggetto, previa risposta al quesito se un calciatore, squalificato nel
Campionato Juniores al termine di una stagione sportiva, passando dallo status di calciatore in quota a
quello di fuori quota, debba scontare il residuo di squalifica nella prima gara ufficiale della società di
appartenenza, oppure nello stesso Campionato Juniores”. Quest’ultima richiesta non può essere accolta da
questa C.D.T., in ragione dell’evidenza interpretativa della normativa in argomento. Parimenti, non possono
essere accolte le obiezioni preliminari, presentate dalla società Luogosano, nelle proprie amplissime
controdeduzioni, pregne di reiterate ripetizioni, oltre che di riferimenti alle motivazioni del primo Giudice.
Invero, la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso della società Palmese 78, in ragione della
sua trasmissione a mezzo fax e “poco più di un’ora” prima dello spirare del termine consentito. Sul punto,
sia sufficiente una sola considerazione: se la stessa società Luogosano dichiara di aver ricevuto il reclamo,
quale senso può avere una contestazione in ordine al fatto che la trasmissione sia stata eseguita “poco più
di un’ora” prima della mezzanotte? A maggior ragione, quale significato può attribuirsi al fatto che la
trasmissione sia stata eseguita da un fax diverso da quello “ufficiale” della società Palmese 78? Sul punto,
del tutto ovviamente, la norma non pone alcun vincolo in ordine all’utenza di trasmissione di un reclamo a
mezzo fax: sarebbe stata obiettivamente inconcepibile una diversa impostazione normativa (al di là della
constatazione che il fax in argomento è stato, del tutto legittimamente, trasmesso dall’utenza telefonica
dell’avvocato incaricato). Non può essere accolta neanche l’obiezione, anch’essa presentata dalla società
Luogosano, sulla presunta proposizione, da parte della società Palmese 78, di domande nuove, rispetto alle
controdeduzioni da quest’ultima proposte in ordine ai reclami di prima istanza. Invero, nel testo del ricorso
in esame, presentato dalla società Palmese 78, non si rilevano “domande nuove”, ma, semmai,
approfondimenti ed integrazioni di natura logico-giuridica, al di là della loro congruità. Quanto alle sintetiche
controdeduzioni della società Bisaccese, esse, pur aderenti alle norme vigenti, fanno riferimento ai pareri
interpretativi della Corte Federale richiamati anche dalla società Luogosano: ovvero, quelli rispettivamente
pubblicati sui Comunicati Ufficiali, della medesima Corte Federale, n. 12 del 12.01.2004 e n. 12 del
23.03.2006. Sui pareri interpretativi della Corte Federale – organo che, in quell’epoca, era per l’appunto
deputato anche all’interpretazione delle norme – questa C.D.T. deve necessariamente precisare che essi
precedono di lungo periodo il testo attualmente vigente del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato sul
Comunicato Ufficiale n. 19 / A del 21 giugno 2007 della F.I.G.C. ed allegato al Comunicato Ufficiale n. 117
del 28 giugno 2007 del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. D’altro canto, che i pareri della Corte Federale
non abbiano consentito di superare i dubbi interpretativi è dimostrato anche dalla circostanza che siano stati
proposte, alla stessa Corte Federale, richieste di interpretazioni, per casi analoghi a quelli precedentemente
esaminati (ad esempio, per la gara Ravenna / Genoa del 4.09.2005, del Campionato allora denominato
Serie C1), in periodo successivo a quello della precedente pronuncia. Deve, inoltre, precisarsi che, sotto il
profilo logico-giuridico, un calciatore che, in ogni caso, resta utilizzabile nella categoria Juniores anche per
la successiva stagione sportiva, non può e non deve scontare l’eventuale residuo di sanzione nella prima
squadra, nell’ipotesi che non cambi società di appartenenza: ma la vicenda in esame è esattamente
inversa, essendo il calciatore stato trasferito ad una nuova società di appartenenza (per l’appunto, la
Palmese 78). Parimenti inconferente si appalesa il riferimento della società Palmese 78 all’innanzi citata
decisione della C.A.F., anch’essa relativa ad una gara, che precede ampiamente l’entrata in vigore (già
specificata, quanto alla data) dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva. Inoltre, non può che farsi riferimento
alle precedenti determinazioni di questa C.D.T., sul problema interpretativo che si configura (in ordine ad un
calciatore con un residuo di squalifica a suo carico e che abbia cambiato società di appartenenza) in
un’opzione: tra la prevalenza del dettato del comma 3 e la prevalenza del dettato del comma 6 dell’art. 22
C.G.S. Nell’ipotesi di prevalenza del comma 3, il calciatore deve scontare le giornate di squalifica
esclusivamente nella squadra nella quale giocava quando è stato gravato dalla squalifica (ad esempio, se
squalificato nel Campionato Regionale di Attività Mista, egli non deve scontare la squalifica nella prima
squadra). Nell’ipotesi di prevalenza del comma 6, viceversa, egli, avendo “cambiato società”, deve scontare
il residuo di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Sul punto, oltre che fare
riferimento al parere interpretativo della Corte Federale, pubblicato sul C.U. n. 12 del 23.02.2006 del
medesimo organo di giustizia sportiva (“nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve
essere scontata… nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società”), deve
necessariamente riaffermarsi il principio – al quale questa C.D.T. si è costantemente e coerentemente
uniformata ed attenuta – della prevalenza del comma 6, tra i citati commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S. Da tale
decisiva considerazione deve ricavarsi la conclusione che il calciatore in parola dovesse scontare la
squalifica nella nuova società di appartenenza: se così non fosse, la norma non preciserebbe che,
nell’ipotesi di cambio di società di appartenenza, la squalifica debba essere scontata nella prima squadra, in
deroga al comma 3. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il calciatore Canfora Biagio abbia
partecipato, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, alle gare di cui all’epigrafe. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il ricorso presentato dalla società Palmese 78, confermando le decisioni del Giudice
Sportivo Territoriale di infliggere a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera
a) C.G.S, la punizione sportiva della perdita delle gare in epigrafe con il punteggio di 0-3; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società Palmese 78.
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