COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS GOTI ’97 – GARA VIRTUS GOTI ’97 / MONTESARCHIO DELL’1.3.2009 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VIRTUS GOTI ’97 – GARA VIRTUS GOTI ’97 / MONTESARCHIO DELL’1.3.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. In effetti, dagli accertamenti esperiti e
dalla documentazione in fascicolo, non è emerso alcun elemento nuovo, idoneo a motivare la riduzione
della squalifica per tre giornate di gara, inflitta, a carico del calciatore Barricelli Marco, da parte del primo
Giudice. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versta, sul conto della società
Virtus Goti ’97.
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