COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RINASCITA INTERPIANURESE – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / RINASCITA INTERPIANURESE DEL 14.2.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RINASCITA INTERPIANURESE – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / RINASCITA INTERPIANURESE DEL 14.2.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della dichiarazione del presidente della società reclamante di rinuncia all’audizione, ritualmente richiesta, in via preliminare rileva l’inammissibilità del reclamo medesimo nella parte riguardante la richiesta di ripetizione della gara, in quanto non corredata dalla prova della contestuale spedizione di copia dei motivi alla società controparte. In ordine alle altre sanzioni impugnate, questa C.D.T. dispone lo stralcio della disamina in ordine all’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse, disposta in prime cure dal Giudice Sportivo Territoriale, per un’inderogabile motivazione di naturale temporale, che comporta l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio. Questa C.D.T. prende atto che, dall’esame degli atti ufficiali, emerga, in particolare, l’encomiabile comportamento – sottolineato espressamente dal direttore di gara nel suo referto –, osservato dall’allenatore della società reclamante, sig. Luigi Gaiangos, nonché dagli altri dirigenti della società medesima. Sussistono, di conseguenza, i presupposti per la riduzione da due ad una delle giornate di obbligo di disputa, a porte chiuse, delle gare casalinghe. Quanto agli altri aspetti del reclamo (la richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria e della squalifica a carico dei calciatori Sanges Carmine, Guarino Alberto e Barbato Ciro), per le relative decisioni questa C.D.T. giudica ineludibile la convocazione dell’arbitro della gara per la riunione di lunedì 23.03.2009. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la richiesta di ripetizione della gara; in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Rinascita Interpianurese, di ridurre ad una giornata la sanzione della disputa delle gare casalinghe a porte chiuse; di rinviare la decisione, per gli altri aspetti del reclamo in epigrafe, alla riunione del 23.03.2009, per la quale dispone la convocazione dell’arbitro della gara per la relativa audizione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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