COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDIAL AGROPOLI SOCCER – GARA MONDIAL AGROPOLI SOCCER / ATLETIK TORCHIARA DELL’1.12.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDIAL AGROPOLI SOCCER – GARA MONDIAL AGROPOLI SOCCER / ATLETIK TORCHIARA DELL’1.12.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentate della società reclamante, nella persona del suo vice presidente, audito l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Ed invero, mentre esso deve essere rigettato con riferimento alla posizione del massaggiatore della società reclamante, sig. Vitolo Giovanni, la cui sanzione appare congrua e, soprattutto, irrogata, senza dubbi di scambio di persona, al soggetto che a fine gara ingiuriava e minacciava l’arbitro spintonandolo ripetutamente, come confermato in modo inequivocabile dallo stesso direttore di gara a questa C.D.T., appare, viceversa, meritevole di riduzione la squalifica inflitta dal primo Giudice al calciatore Funiciello Francesco. Essa, infatti, appare eccessiva, proprio in considerazione della reale portata dell’episodio verificatosi, così come ridimensionato dallo stesso direttore di gara, sentito a chiarimenti da questa Commissione. È emerso, infatti, il significato più emulativo che violento del gesto (piccoli calcetti alla caviglia dell’arbitro, senza procurare alcun dolore), posto in essere dal calciatore, per cui l’infrazione deve essere derubricata a comportamento gravemente offensivo, senza tuttavia alcun gesto violento, né intendimento in tal senso, come, si ribadisce, precisato dall’arbitro all’atto dell’audizione presso questa Commissione Disciplinare Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Mondial Agropoli Soccer, di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Funiciello Francesco, fino a tutto il 30.10.2009; di confermare la sanzione irrogata nei confronti del massaggiatore, sig. Vitolo Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it