F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 27 marzo 2009. 1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTADELLA DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 27 marzo 2009.
1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTADELLA DEL 31.1.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Salernitana/Cittadella, disputato in data 31.1.2009 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla Salernitana Calcio S.p.A. l’ammenda di € 10.000,00 per aver i suoi sostenitori, al termine della predetta gara, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria, numerosi oggetti di varia natura (bottiglie, monete e accendini), senza, però, colpire nessuno. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Salernitana Calcio S.p.A, la quale chiede, in primo luogo, che venga riconosciuta l’esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S., al fine di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Ciò in quanto unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalle lett. b) ed e) dell’art. 13 comma 1 C.G.S. in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, si sarebbe verificata anche la circostanza prevista nella lettera a) del medesimo art. 13 comma 1, la quale richiede che la società adotti ed attui modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti come quello di specie, impiegando risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo. La società lamenta, altresì, in subordine, l’eccessiva entità della sanzione, comminata dal Giudice Sportivo Nazionale, rispetto a precedenti provvedimenti con cui sono state punite fattispecie similari. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 12.2.2009, è presente il Segretario della Salernitana Calcio S.p.A., signor Sergio Leoni, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori della Salernitana non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, potenzialmente pericolosa per l’arbitro e per i calciatori della squadra avversaria. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. (e non già dell’art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L’applicazione del predetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l’esimente invocata dalla Salernitana, relativamente alla quale mancherebbe, peraltro, la prova efficace dell’adozione di idonei modelli di organizzazione. Ciò detto, atteso che la maggior parte degli oggetti lanciati sul terreno di giuoco da parte dei sostenitori della Salernitana deve, senza dubbio, considerarsi potenzialmente pericolosa ed in considerazione della possibilità che qualcuno possa essere stato colpito dai predetti oggetti, questa Corte ritiene, in definitiva, che la sanzione de qua sia congrua. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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