F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. 5. RICORSO A.S.D. SPORT NOCI AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.10.2007, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. SCIATTA FRANCESCO PAOLO, DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2008 INFLITTA AI CALCIATORI SCIATTA PIETRO, TURI GIUSEPPE, NETTI GIANLUCA, MANSUETO PIETRO SEGUITO GARA A.S.D. SPORT NOCI/NORBA CONVERSANO DEL 27.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 14.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009.
5. RICORSO A.S.D. SPORT NOCI AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.10.2007, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. SCIATTA FRANCESCO PAOLO, DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2008 INFLITTA AI CALCIATORI SCIATTA PIETRO, TURI GIUSEPPE, NETTI GIANLUCA, MANSUETO PIETRO SEGUITO GARA A.S.D. SPORT NOCI/NORBA CONVERSANO DEL 27.5.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 14.6.2007)
Con atto del 20.6.2007 la società A.S.D. Sport Noci proponeva reclamo alla C.G.F. avverso le sanzioni: della squalifica del campo fino al 31.10.2007; dell’inibizione fino al 31.12.2008 a carico del dirigente signor Sciatta Francesco Paolo; della squalifica fino al 30.5.2008 a carico dei calciatori Sciatta Pietro, Turi Giuseppe, Netti Gianluca e Mansueto Pietro inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia con Com. Uff. n. 58 del 14.6.2007, per aver tenuto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e dei calciatori avversari durante la gara A.S.D. Sport Noci/Norba Conversano del 27.5.2008. La medesima società chiedeva pertanto la riduzione o l’annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori e la revoca della squalifica del campo. Considerato che questa Commissione non può assurgere quale organo di giudizio di grado ulteriore sui medesimi fatti già giudicati due volte dai “precedenti” Organi di Giustizia Sportiva e, ritenendo che i fatti sopra descritti si siano svolti sotto il vigore dell’art. 33.1 del vecchio C.G.S., stante anche il principio “tempus regit actum”, la C.G.F. ritiene conseguentemente che debba trovare applicazione il vecchio articolo 33.1 del C.G.S., essendo i fatti accaduti sotto la vigenza del citato articolo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sport Noci di Noci (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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