COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 139 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CENTESE avverso ammonizione calc.PIGAIANI THOMAS e SINISI ALEX, squalifica per 2 giornate calc.ZONI LUCA, per 3 giornate calc.GIACCO RAFFAELE, al 16.4.2009 all.FERIOLI GIORDANO, inibizione al 16.4.2009 dir.acc.uff. PANTALEO PAOLO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 37 del 26.3.2009 gara PALLAVICINI – CENTESE del 22.3.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
139 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CENTESE
avverso ammonizione calc.PIGAIANI THOMAS e SINISI ALEX, squalifica per 2 giornate calc.ZONI LUCA, per 3 giornate calc.GIACCO RAFFAELE, al 16.4.2009 all.FERIOLI GIORDANO, inibizione al 16.4.2009 dir.acc.uff. PANTALEO PAOLO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 37 del 26.3.2009 gara PALLAVICINI – CENTESE del 22.3.2009
L’U.S.CENTESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti facendo presente che : 1) i calc.PIGAIANI e Sinfisi non sono stati ammoniti; 2) il calc.ZONI non è stato espulso; 3) tre giornate di gara al calc.GIACCO sembrano troppe, anche in virtù del fatto che non sono state proferite minacce; 4) per l’all.FERIOLI ed il dir.PANTALEO, uanto dichiarato dall’arbitro non corrisponde al vero; 5) “il ns.pubblico ha si offeso l’arbitro, ma non vi sono stati assolutamente sputi, dimostrabile anche dalla distanza del tragitto campo/spogliatoi dal pubblico è molto superiore al lancio di uno sputo. Chiede la riduzione dell’ammenda e della squalifica del calc.GIACCO. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante le sanzioni a carico dei calc.PIGAIANI e SINISI, dell’all.FERIOLI e del dir.PANTALEO non viene presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc.GIACCO è stato espulso per avergli rivolto frasi offensive, scurrili e minacciose di atti estremi; 2) al termine della gara, sostenitori dell’U.S.CENTESE gli rivolgevano frasi offensive e scurrili e nei pressi della scaletta che porta agli spogliato, da una distanza di non più di 2 metri, gli indirizzavano sputi;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’U.S.CENTESE, con la conferma in toto dei provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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