COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 141 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. GIOVANILE RIMINI avverso squalifica per 2 giornate calc. XAFAJ SILIS, al 14.5.2009 all.RENZI ROBERTO, inibizione al 14.5.2009 dir.acc.uff.MORELLI MARCO, ammenda € 400 e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 19.3.2009 gara GIOVANILE RIMINI – IGEA MARINA del 15.3.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 141 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. GIOVANILE RIMINI avverso squalifica per 2 giornate calc. XAFAJ SILIS, al 14.5.2009 all.RENZI ROBERTO, inibizione al 14.5.2009 dir.acc.uff.MORELLI MARCO, ammenda € 400 e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 19.3.2009 gara GIOVANILE RIMINI – IGEA MARINA del 15.3.2009 L’U.S.GIOVANILE RIMINI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che “la società Igea Marina non ha inviato a tuttoggi (20.3.2009) alcuna copia della dichiarazione di reclamo” inviata al G.S. , “con evidente violazione della procedura stabilita dalla Giustizia Sportiva. L’invio della comunicazione è obbligatorio, in quanto l’art. 33 del C.G.S. non ammette eccezioni o deroghe di alcun tipo e, di conseguenza, il reclamo proposto dall’U.S.D. Igea Marina deve essere rigettato”. Chiede l’annullamento della sanzione della perdita della gara, dell’ammenda, della squalifica dell’all.Renzi e della inibizione del dir.Morelli. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - osservato che l’U.S.D.Igea Marina ha inviato al Giudice Sportivo di Rimini una comunicazione informativa e non un reclamo ex art. 33 del C.G.S.; - ritenuto, comunque, che il predetto Giudice Sportivo, sulla base delle prerogative di cui è investito ai sensi dell’art. 29 comma 4 del C.G.S., ribadite dalla C.A.F. con decisione 16.2.2004 (app.A.C.Fabriano gara Fabriano-Fermignanese), abbia deciso nel pieno rispetto della normativa regolamentare, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’U.S.D. GIOVANILE RIMINI, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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