COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. APOLLINARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PITTIGLIO RAFFAELE E DI € 500 DI AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 DEL 27.3.2009 (Gara: S. APOLLINARE – NUOVA ANAGNI del 22.4.2009 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. APOLLINARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PITTIGLIO RAFFAELE E DI € 500 DI AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 DEL 27.3.2009 (Gara: S. APOLLINARE – NUOVA ANAGNI del 22.4.2009 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: per quanto riguarda l’ammenda comminata alla Società reclamante, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva la sanzione stessa va lievemente ridimensionata, avuto anche riguardo ad alcune deduzioni espresse dalla medesima Società. Relativamente alla squalifica a carico del calciatore PITTIGLIO è parere di questa Commissione che la sanzione sia ampiamente congrua rispetto alla sua condotta nei confronti dell’arbitro - espulso per offese al direttore di gara, prima di lasciare il campo gli rivolgeva nuove e ripetute ingiurie, accompagnate da gravi minacce. Non vanno quindi accolte le doglianze della reclamante limitate alla generica richiesta di una riduzione della sanzione inflitta al PITTIGLIO. Stante quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società S. APOLLINARE in merito alla sanzione pecuniaria, riducendo l’ammenda da € 500 ad € 400. Di respingere il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore PITTIGLIO RAFFAELE, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.
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