COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIRGILIO MOROSO – A.S. DERUTA – DISPUTATA IL 15.03.2009 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 18.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER AMMENDA DI €. 500,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIRGILIO MOROSO – A.S. DERUTA - DISPUTATA IL 15.03.2009 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 18.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER AMMENDA DI €. 500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento di alcuni calciatori della A.S. Deruta che, a fine gara, dopo essersi tolti la maglie al fine di impedire il loro riconoscimento, lo insultavano e lo spintonavano ed inoltre danneggiavano la porta dello spogliatoio loro assegnato. La sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società appare congrua rispetto ai fatti contestati e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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