COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare TEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR SPOLETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIGOR SPOLETO / PRECI – DISPUTATA IL 07.03.2009 A BEROIDE DI SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANDREANI PAOLO FINO AL 01.03.2010.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 11/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare TEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR SPOLETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIGOR SPOLETO / PRECI - DISPUTATA IL 07.03.2009 A BEROIDE DI SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANDREANI PAOLO FINO AL 01.03.2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.04.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento del calciatore Andreani Paolo, il quale, dopo essere stato sostituito, si dirigeva verso la tribuna con l’intenzione di aggredire alcuni sostenitori che lo stavano offendendo. Dai chiarimenti forniti dall’arbitro stesso è peraltro emerso come, in realtà, il comportamento del suddetto calciatore non ha determinato una “rissa generale”, bensì semplicemente una situazione di momentanea tensione in tribuna alla quale seguiva un immediato ritorno alla normalità, senza nemmeno la necessità di un intervento da parte delle forze dell’ordine presenti. Ciò premesso si ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al calciatore Andreani Paolo nella squalifica fino al 11.10.2009. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Vigor Spoleto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Andreani Paolo fino al 11.10.2009. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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