COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. EMILIO DI GIACOMO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ RUFOLI), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIA SPORTIVA NONCHE’ DEGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELL’USD RUFOLI, ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. EMILIO DI GIACOMO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ RUFOLI),
ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIA SPORTIVA NONCHE’ DEGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 61
DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELL’USD RUFOLI, ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 marzo 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, in data 13 febbraio 2009, protocollo
4553/573, a carico del sig. Emilio Di Giacomo, presidente dell’USD Rufoli, al quale è stata contestata la
violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ed in relazione agli artt. 38, comma 1 e 61,
delle N.O.I.F.; nonché a carico dell’USD Rufoli, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma
1, C.G.S.; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 30 marzo 2009 sono risultati presenti il deferito, sig. Emilio Di Giacomo, presidente
dell’USD Rufoli, in rappresentanza anche dell’USD Rufoli. Il rappresentante della Procura Federale,
Sostituto avv. Leonardo Cotugno – preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig.
Emilio di Giacomo, in proprio e quale presidente della società USD Rufoli -, nelle sue conclusioni ha
chiesto: per il sig. Emilio Di Giacomo, presidente dell’USD Rufoli, un mese di inibizione; per la società,
l’ammenda di 170,00 euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le
risultanze degli atti, nell’ambito delle quali il riconoscimento di responsabilità da parte del sig. Emilio Di
Giacomo, in proprio e quale presidente dell’USD Rufoli, nel rilevare la fondatezza del deferimento, giudica
che, per l’effetto, debba essere anche confermata la sanzione, così come “patteggiata”, ai sensi dei
richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., tra le parti deferite ed il Sostituto Procuratore Federale: a carico del sig.
Emilio Di Giacomo, mesi uno di inibizione; a carico della società Rufoli, l’ammenda di 170,00 euro. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Emilio Di Giacomo, quale presidente della
società Rufoli, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; di infliggere l’ammenda di euro 170,00 a
carico della società Rufoli.
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