COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. MARIO AVALLONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SCUOLA CALCIO MANAGER), ARTT. 1, COMMA 1, E 19, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SCUOLA CALCIO MANAGER, ART. 2, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. MARIO AVALLONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SCUOLA
CALCIO MANAGER), ARTT. 1, COMMA 1, E 19, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DELLA SCUOLA CALCIO MANAGER, ART. 2, COMMA 4, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 marzo 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 26 gennaio 2009, protocollo 4066/90, a
carico del sig. Mario Avallone, presidente della società Scuola Calcio Manager, al quale è stata contestata
la violazione degli artt. 1, comma 1, e 19, comma 2, lett. a),del Codice di Giustizia Sportiva; nonché a carico
della società Scuola Calcio Manager, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 2, comma 4,
C.G.S.; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 30 marzo 2009 è stato presente il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv.
Leonardo Cotugno, che, preso atto dell’assenza del deferito, sebbene ritualmente convocato, ritenendone
provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Mario Avallone, presidente della società
Scuola Calcio Manager, tre mesi di inibizione; per la società, l’ammenda di 250,00 euro. Questa C.D.T.,
sentite le conclusioni della Procura Federale, considerato, in base al Codice di Giustizia Sportiva
previgente, che dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Presidente della
società Scuola Calcio Manager, sig. Mario Avallone, in proprio e quale rappresentante legale della
medesima società, ha presentato ricorso alla Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C., sebbene
fosse inibito, ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debbano essere inflitte le sanzioni, di
seguito indicate: a carico del sig. Mario Avallone, mesi due di inibizione; a carico della società Scuola Calcio
Manager, l’ammenda di 100,00 euro. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Mario Avallone, quale presidente della società
Scuola Calcio Manager, la sanzione dell’inibizione per mesi due; di infliggere l’ammenda di euro
100,00 a carico della società Scuola Calcio Manager.
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