COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. PASQUALE PORZIUNGOLO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHE’ DELL’ART. 40, COMMI 1 E 2, PUNTI D1) E G) DEL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, ARTICOLO INTEGRALMENTE CONFERMATO NEI CONTENUTI DELL’ART. 40, COMMI 1 E 3, PUNTI F) ED I) DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. PASQUALE PORZIUNGOLO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHE’ DELL’ART. 40, COMMI 1 E 2, PUNTI D1) E G) DEL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, ARTICOLO INTEGRALMENTE CONFERMATO NEI CONTENUTI DELL’ART. 40, COMMI 1 E 3, PUNTI F) ED I) DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 marzo 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, in data 26 gennaio 2009, protocollo 4034/562, a carico del sig. Pasquale Porziungolo, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Napoli, al quale è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art. 40, commi 1 e 2, punti d1) e g) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri vigente all’epoca dei fatti, articolo integralmente confermato nei contenuti dell’art. 40, commi 1 e 3, punti f) ed i) del vigente Regolamento A.I.A.; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 30 marzo 2009 è stato presente il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, che, preso atto dell’assenza del deferito, sebbene ritualmente convocato, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto per il sig. Pasquale Porziungolo, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Napoli, tre mesi di inibizione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il sig. Pasquale Porziungolo, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Napoli, benché debitamente designato, si è rifiutato a dirigere la gara Europa – Romantic Sud del 31 gennaio 2007 del Campionato Mini Giovanissimi ed, inoltre, non si è presentato ad una convocazione del Giudice Sportivo di 2° Grado, ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debba essere confermata la sanzione, così come chiesta dal Sostituto Procuratore Federale, a carico del sig. Pasquale Porziungolo, nella misura di mesi tre di inibizione. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Pasquale Porziungolo, quale Arbitro effettivo
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