COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 87 del 03/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PULLI PRESIDENTE DELLA ASD ATLETICO ROMA XX E DELLA STESSA SOCIETA’

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 87 del 03/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PULLI PRESIDENTE DELLA ASD ATLETICO ROMA XX E DELLA STESSA SOCIETA’ Con atto del 2 febbraio 2009 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Antonio Pulli presidente della ASD Atletico Roma XX per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e la società ASD Atletico Roma XX a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS, per la violazione addebitata al proprio Presidente. A sostegno dell’accusa l’Organo requirente sottolineava che il Presidente Pulli aveva indirizzato un esposto al Comitato Regionale nel quale lo stesso ipotizzava la partecipazione alla gara Atletico Roma XX – Mazzano Europeline del 29-3-2008 del calciatore Altarocca Angelo, in posizione di squalifica, sotto le mentite generalità del calciatore Izzi Marco e che il documento presentato dallo stesso, a nome Izzi, sembrava alterato come confermato dallo stesso direttore di gara in sede di ulteriore controllo a fine gara. In sede di indagine la Procura federale aveva invece accertato che il calciatore che aveva partecipato alla gara era effettivamente l’Izzi e quindi l’esposto del Presidente Pulli si era rilevato mendace e finalizzato solo ad acquisire un risultato favorevole “a tavolino” di una gara pareggiata sul campo la qual cosa determinava un comportamento sleale e come tale censurabile a mente dell’articolo 1 comma 1 del CGS. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dando termine ai deferiti per il deposito di scritti difensivi e la richiesta di essere ascoltati. Faceva pervenire proprie controdeduzioni il Presidente Pulli anche a nome della società deferita che contestava totalmente l’atto di deferimento precisando di aver inoltrato alla Commissione Disciplinare un formale reclamo, e non un esposto, per la posizione irregolare di due calciatori della squadra avversaria. Il reclamo era stato accolto per la posizione di un calciatore, tal Mancinelli Roberto, risultato tesserato per altra società, mentre non era stato accolto per il calciatore Izzi. Riteneva quindi di aver utilizzato il diritto di sporgere un reclamo, anche infondato, e di non aver violato alcuna norma. La Procura Federale, in sede discussione, insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle sanzioni di mesi tre di inibizione per il Presidente Pulli ed € 500,00 di ammenda per la società. Il Presidente Pulli chiedeva il proscioglimento ribadendo l’assoluta correttezza del suo comportamento. La Commissione Disciplinare deve innanzitutto fare una breve cronistoria dei fatti. In effetti la questione origina da un formale reclamo presentato dalla società Atletico Roma XX in merito alla posizione di due calciatori della società Mazzano Europeline nella gara che aveva visto le due società contrapposte il 29-3-2008 nel campionato di 3^ categoria della Provincia di Roma. La Commissione Disciplinare, investita della decisione del reclamo in primo grado secondo la normativa vigente all’epoca, accertava che il calciatore Mancinelli era effettivamente tesserato con altra società ed aveva quindi partecipato alla gara in posizione irregolare. Non solo ma il citato Mancinelli risultava aver partecipato a numerose altre gare, sempre con il Mazzano Europeline, in posizione irregolare. A tal fine, oltre ad accogliere il reclamo in relazione a tale posizione, rimetteva gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti del caso in esito alla partecipazione irregolare alle altre gare del medesimo campionato. Per quanto attiene all’altra posizione denunciata, quella del calciatore Izzi, la Commissione riteneva invece insufficienti e contraddittori gli elementi forniti dalla reclamante, in quanto, in particolare,la dedotta circostanza dell’alterazione del documento di identità non risultava in atti, e quindi respingeva il reclamo per quella parte. Il competente Comitato Regionale Lazio, trasmetteva gli atti relativi alla Procura Federale per procedere agli accertamenti ed all’eventuale deferimento della società Mazzano Europeline in relazione alla accertata partecipazione in posizione irregolare del calciatore Mancinelli Roberto a numerose altre gare del campionato di terza categoria della passata stagione. La Procura Federale, investita del caso, oltre a provvedere al deferimento del Mazzano Europeline per la posizione del Mancinelli in numerose gare del campionato di 3^ categoria, si soffermava sulla regolarità della posizione del calciatore Izzi e sulla sua eventuale fraudolenta sostituzione con altro giocatore, l’Altarocca, in posizione di squalifica. La Procura giungeva alle stesse conclusioni a cui era già giunta la Commissione Disciplinare, e cioè che la fraudolenta partecipazione di altro calciatore al posto dell’Izzi non fosse assolutamente provata. Provvedeva quindi al deferimento del Pulli ritenendo la sua denuncia mendace e volta ad aggravare il lavoro della Procura. La Commissione Disciplinare ritiene la assoluta insussistenza degli addebiti mossi al Presidente Pulli ed alla società da lui rappresentata. Infatti il deferimento pare partire da un equivoco di fondo e cioè che il Pulli, nella qualità, avesse presentato un esposto alla Procura Federale sulla irregolare partecipazione del calciatore izzi. Invece, come ribadito dal deferito ed effettivamente in atti, si è trattato di un formale reclamo che, come tale, meritava tutta l’attenzione degli Organi Disciplinari che sono istituzionalmente preposti all’accertamento degli addebiti ed alla repressione dei comportamenti irregolari delle società e dei tesserati. Nella specie il reclamo si rivelò parzialmente fondato ed, oltre a conseguire per la reclamante la vittoria a tavolino, servì a scoprire la irregolare utilizzazione del calciatore Mancinelli in numerose gare del campionato. Quindi la denuncia dl Pulli fu parzialmente fondata e servì alla repressione del gravissimo fenomeno dell’utilizzazione di calciatori in posizione irregolare a seguito del diniego del tesseramento per precedente tesseramento. Non si comprende il motivo per cui la Procura, pur avendo già accertato la Commissione l’infondatezza del reclamo relativamente alla posizione dell’Izzi, abbia sprecato tempo e risorse per ritornare su di un accertamento già coperto dal giudicato. Né si comprende come la stessa Procura possa dolersi del fatto che il Pulli avesse fatto una denuncia infondata, rectius un reclamo parzialmente infondato, oberando la Procura di lavoro inutile, quando tale reclamo era già stato esaminato e respinto, per quella parte, dalla Commissione Disciplinare. E’ evidente che l’Organo inquirente è incorso in errore nell’interpretare la remissione degli atti disposta dalla Commissione che tendeva invece ad accertare la posizione, in altre gare di campionato, del Mancinelli e non dell’Izzi, la cui posizione era invece già stata accertata e non veniva più da alcuno contestata. Resta poi da affermare il principio che una società che utilizzi lo strumento del reclamo, anche quando questi si riveli infondato, non fa altro che utilizzare un suo preciso diritto, gravato peraltro dal pagamento di una tassa, che non può mai violare alcun precetto normativo, anche a fattispecie “aperta” come l’articolo 1 comma 1 del CGS, a meno che non si accerti la fraudolenza nella produzione di atti o documenti per indurre il Giudice in errore, circostanza nella specie non verificatasi. D’altro canto, reprimendo la presentazione di reclami in materia di posizione irregolare, rivelatisi infondati, si otterrebbe il risultato di scoraggiare la richiesta di accertamenti in presenza di sospetti, con l’inevitabile conseguenza di agevolare la commissione di illeciti in materia di utilizzazione di calciatori non tesserati o squalificati. L’ordinamento tra le due alternative, compiere qualche accertamento su reclami infondati e non reprimere l’utilizzo illegittimo di calciatori, non può che favorire la seconda e consentire quindi, senza alcun pericolo in caso di infondatezza, la presentazione di reclami. Alla luce delle superiori considerazioni i deferiti vanno prosciolti ed in tal senso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere tutti i deferiti ritenendo insussistenti gli addebiti. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della Comunicazione. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio.
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