COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 16 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 131 della società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 02.04.2009 (Omologazione della gara – Soverato V. – Serrese del 29.3.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 16 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 131 della società A.C. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 02.04.2009 (Omologazione della gara – Soverato V. – Serrese del 29.3.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; sentito “telefonicamente” l’arbitro a chiarimenti con la presenza del rappresentante A.I.A. - C.R.A; rilevato che il direttore di gara, sentito telefonicamente, ha dichiarato che mai convalidò la rete segnata dalla A.C. Serrese, e che successivamente si recò verso l’assistente vedendolo accerchiato dai calciatori del Soverato che protestavano; che l’omessa trascrizione della circostanza nel referto arbitrale non è di per se sufficiente ad invalidare la gara per come richiesto dalla reclamante; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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