COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 147 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 dell’1.4.2009 gara S.SECONDO – ROTTOFRENO del 15.3.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 147 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 dell’1.4.2009 gara S.SECONDO – ROTTOFRENO del 15.3.2009 L’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento (assunto dal G.S. per la verificata mancanza in campo, per tutta la durata della gara, dei giovani calciatori, come prescritto dalle norme vigenti) e, richiamandosi al previgente art. 12 comma 4 del C.G.S., ora art. 17, comma 4, afferma che “in effetti il periodo di errata sostituzione è stato talmente breve (2 minuti e non 4) da non poter avere influenza sulla regolarità della gara, posto che la fine della stessa era molto prossima. Chiede pertanto la riforma del giudizio di I° grado nella misura di omologare il risultato c onseguito sul campo”. La Commissione, - premesso che l’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che dalla documentazione in atti si rileva che da parte dell’A.S.D. San Secondo Parmense, nel corso dell’incontro sono state effettuate le sostituzioni del calc.Falco Valerio (n. 14.2.1988) con il calc.Varotti Matteo (n. 26.8.1981) al 31° del II° tempo e del calc.Iavazzo Domenico (n. 6.5.1989) con il calc.Gualazzini Davide (n. 11.6.1985) al 41° del secondo tempo, al termine del quale sono stati effettuati 4 minuti di ricupero; - considerato che, in virtù dei predetti movimenti è venuta meno, da parte dell’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE, l’osservanza delle disposizioni relative all’utilizzo di giovani calciatori nel corso delle gare(v. C.U. C.R.E.R. n. 3 del 23.7.2008), d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE, confermando, a carico della stessa, la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara S.SECONDO – ROTTOFRENO del 15.3.2009. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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