COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 148 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. FRATTA TERME avverso squalifica al 3.5.2009 all.FORLIVESI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2009 gara FRATTA TERME – REAL BIDENTE del 5.4.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
148 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. FRATTA TERME
avverso squalifica al 3.5.2009 all.FORLIVESI GIOVANNI
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2009
gara FRATTA TERME – REAL BIDENTE del 5.4.2009
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile ai
sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. Conseguentemente la C.D. dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C.D. FRATTA TERME e
dispone per l’addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 148 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. FRATTA TERME avverso squalifica al 3.5.2009 all.FORLIVESI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2009 gara FRATTA TERME – REAL BIDENTE del 5.4.2009"