COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 150 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PIANTA avverso perdita gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda € 50 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 dell’11.3.2009 gara SAMMARTINESE SCUOLA CALCIO – PIANTA del 28.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 150 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PIANTA avverso perdita gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda € 50 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 dell’11.3.2009 gara SAMMARTINESE SCUOLA CALCIO – PIANTA del 28.2.2009 L’A.S.D. PIANTA ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che dopo un intervento in scivolata del calc.CALMANTI “l’arbitro concedeva solo il fallo laterale. A seguito delle proteste del pubblico, il direttore di gara estraeva il cartellino giallo ed ammoniva il giocatore. A questo punto, prima di essere sanzionato con il cartellino rosso, il Calmanti spingendo l’arbitro, gli appoggiava le mani al volto e cercando di strappare dalle sue mani il cartellino a lui rivolto, stringeva le mani dell’arbitro fino a strappargli il cartellino stesso e gettarlo a terra. Resosi conto dell’accaduto, il capitano della PIANTA cingeva immediatamente, bloccandolo, il proprio compagno, allontanandolo dall’arbitro. A questo punto il CALMANTI si allontanava da solo dal terreno di gioco”. “Nel frattempo, raccolto il cartellino a terra, il direttore di gara sanciva immediatamente con il triplice fischio la fine della gara, comunicando ai giocatori partita sospesa e vittoria per 3 – 0 della Sammarinese, senza che nessun altro tesserato della PIANTA lo circondasse minacciandolo ed offendendolo”. Ribadisce che “la sospensione della gara è avvenuta immediatamente ed esclusivamente a seguito del comportamento del giocatore Calmanti Luca, che una volta bloccato dal proprio capitano, si è poi allontanato da solo dal campo di gioco. Soltanto successivamente al triplice fischio, gli altri giocatori si sono avvicinati all’arbitro, non per minacciarlo, ma per chiedere legittimamente spiegazioni e per cercare di farlo recedere dalla decisione presa di sospendere la gara”. Chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante l’ammenda di € 50 non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermando integralmente il referto originario, dal quale si rileva che : 1) dopo la seconda ammonizione del calc.Calmanti, all’atto della estrazione del conseguente cartellino rosso di espulsione, il calciatore tentava di colpire con un pugno al volto l’arbitro, non andato a segno perché questi riusciva a bloccarne il braccio a pochi centimetri dal viso; 2) il calc.Calmanti, mentre indirizzava all’arbitro frasi offensive e minacciose, tirava a se la mano destra dell’arbitro che racchiudeva il taccuino ed i cartellini e, stringendola con forza, procurando forte dolore, riusciva ad impossessarsi dei cartellini che poi gettava sul terreno di gioco; 3) allontanato a forza da compagni e dirigenti indirizzava ancora all’arbitro frasi offensive; 4) nel frangente, l’arbitro veniva circondato da quasi tutti i giocatori e dirigenti dell’A.S.D.PIANTA, che protestavano per l’espulsione del calc.Calmanti, rivolgendo all’arbitro frasi offensive, scurrili e gravemente minacciose di gravi atti; 5) in conseguenza della situazione creatasi per il comportamento del calc.Calmanti e dei suoi compagni, che non desistevano dalle esternazioni, l’arbitro, sentendosi gravemente minacciato e profondamente turbato , riteneva che non sussistessero più le condizioni per portare a termine la gara e ne decretava , in questo momento, la sospensione (circostanza ribadita in questa sede); - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta in primo grado della sanzione a carico dell’A.S.D.PIANTA della perdita per 0 – 3 della gara SAMMARTINESE SCUOLA CALCIO – PIANTA del 28.2.2009 e della penalizzazione di 1 punto in classifica, fermo il resto. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it