COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Mezzago Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Pessano C/B – Mezzago del 22/03/2009 C.U. n.31 della delegazione di MONZA datato 26/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Mezzago Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Pessano C/B - Mezzago del 22/03/2009 C.U. n.31 della delegazione di MONZA datato 26/03/2009 La società MEZZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato l’ammenda di Euro 1.500,00, = lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto il ritiro dal campionato è avvenuto per motivi disciplinari ed educativi nei confronti dei calciatori della propria squadra resisi responsabili in gare precedenti di atti violenti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la reclamante con il ritiro della squadra dal campionato ha violato il disposto dell’art.54 delle NOIF, come giustamente affermato del GS nel provvedimento reclamato. La gravità del comportamenti consente però di mitigare l’entità dell’ammenda inflitta alla ricorrente. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l’ammenda comminata alla società AC MEZZAGO a Euro 800,00=, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa reclamo a favore della società, se versata.
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