COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Soccer Boys Camp. Giov.mi Prov. Gir. F Gara Inveruno/Soccer Boys del 22/03/2009 C.U. n.36 della delegazione di LEGNANO datato 26/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Soccer Boys Camp. Giov.mi Prov. Gir. F Gara Inveruno/Soccer Boys del 22/03/2009 C.U. n.36 della delegazione di LEGNANO datato 26/03/2009 La società SOCCER BOYS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 150,00, = chiedendo l’annullamento della sanzione “per estraneità dei propri sostenitori alla rissa”. A supporto della propria tesi difensiva la società allega una testimonianza del responsabile del settore Tecnico della SOCCER BOYS il quale conferma il fatto che alla rissa scoppiata sugli spalti non avrebbero preso parte sostenitori della reclamante. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente, ai sensi dell’art.35 del CGS sia inammissibile l’esame della testimonianza riportata nel reclamo proposto. Nel merito si osserva che il direttore di gara nel rapporto arbitrale, fonte primarie e privilegiata di prova, descrive chiaramente quanto accaduto sugli spalti durante il 2° T della gara in oggetto. Dalla lettura degli atti ufficiali emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, che al 25’ del 2 T della gara scaturiva una rissa che coinvolgeva una ventina di sostenitori di entrambe le squadre. La colluttazione proseguiva sino al termine della gara. Tanto premesso e ritenuto, visto il comportamento violento tenuto da alcuni sostenitori della società SOCCER BOYS, la sanzione inflitta dal GS merita di essere confermata RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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