COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS S. Ilario Milanese Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara S. Ilario/Real Inter del 12/03/2009 C.U. n.35 della Delegazione di LEGNANO datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS S. Ilario Milanese Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara S. Ilario/Real Inter del 12/03/2009 C.U. n.35 della Delegazione di LEGNANO datato 19/03/2009 La società S. ILARIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 500,00,= chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione, in via subordinata una riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il rapporto arbitrale emerge chiaramente che all’inizio del 2° T della gara in oggetto alcuni sostenitori della reclamante si rendevano responsabili prima dell’accensione di un fumogeno e poi del lancio dello stesso sul terreno di gioco. Il fumogeno provocava un denso fumo ma non colpiva alcun partecipante. Per tutto il 2° T della gara in oggetto alcuni sostenitori della società ospitante proferivano frasi offensive nei confronti del direttore di gara. I comportamenti tenuti, pur gravemente censurabili non appaiono però connotati da alcuna valenza violenta e giustificano pertanto una riduzione dell’ammenda inflitta. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l’ammenda comminata alla società S. ILARIO MILANESE a Euro 300,00,=, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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