COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200 Delibera della Commissione Disciplinare 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. COLONIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLONIA / GIOVE 2002 – DISPUTATA IL 22.03.2009 A PIAN DI PORTO DI TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 25.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 17/04/200
Delibera della Commissione Disciplinare
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. COLONIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLONIA / GIOVE
2002 - DISPUTATA IL 22.03.2009 A PIAN DI PORTO DI TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 25.03.2009 PUBBLICATO IN
PARI DATA).
- PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIMPONI MAURO PER 4 [QUATTRO] GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento del
calciatore Pimponi Mauro, il quale nel corso di un alterco con un avversario lo colpiva con uno sputo da
distanza ravvicinata attingendolo al viso. Tale circostanza è stata peraltro confermata dalla stessa società
reclamante.
La sanzione della squalifica per quattro giornate di gara inflitta dal G.S. al calciatore Pimponi Mauro appare
congrua rispetto ai fatti contestati e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo.
•DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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