COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: 1. Villa Achille, direttore sportivo della società ASD Enotria 1908, per la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver chiesto il preventivo nulla osta alla società Opera, ai fini della partecipazione ad attività di allenamento per conto della società Enotria. di due giovani calciatori, Riccardo MAGGI e Lorenzo NOTARELLI; e per la violazione dell’art.10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver prestato osservanza alla disposizione che prevede che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori debbono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. 2. BIONDO Antonio, all’epoca dei fatti allenatore della squadra Enotria, per la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di controllare volontariamente, o per negligenza, il mancato attestato di idoneità agonistica del giovane Riccardo Maggi; 3. MAGGI Riccardo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società Opera, oggi tesserato con il Rogoredo 84, per la violazione dell’art.1, comma 1, CGS, per aver partecipato ad un allenamento per conto della società Enotria, senza che fosse stato richiesto il preventivo nulla osta alla società di appartenenza e senza informare quest’ultima; 4. NOTARELLI Lorenzo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti e tuttora con la società Opera, per la violazione dell’art.1, comma 1, CGS, per aver partecipato ad un allenamento per conto della società ENOTRIA, senza che fosse stato richiesto il preventivo nulla osta alla società di appartenenza e senza informare quest’ultima; 5. Soc. ASD Enotria 1908, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza della violazione ascritte ai propri tesserati, così come sopra descritte.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: 1. Villa Achille, direttore sportivo della società ASD Enotria 1908, per la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver chiesto il preventivo nulla osta alla società Opera, ai fini della partecipazione ad attività di allenamento per conto della società Enotria. di due giovani calciatori, Riccardo MAGGI e Lorenzo NOTARELLI; e per la violazione dell’art.10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver prestato osservanza alla disposizione che prevede che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori debbono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. 2. BIONDO Antonio, all’epoca dei fatti allenatore della squadra Enotria, per la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di controllare volontariamente, o per negligenza, il mancato attestato di idoneità agonistica del giovane Riccardo Maggi; 3. MAGGI Riccardo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società Opera, oggi tesserato con il Rogoredo 84, per la violazione dell’art.1, comma 1, CGS, per aver partecipato ad un allenamento per conto della società Enotria, senza che fosse stato richiesto il preventivo nulla osta alla società di appartenenza e senza informare quest’ultima; 4. NOTARELLI Lorenzo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti e tuttora con la società Opera, per la violazione dell’art.1, comma 1, CGS, per aver partecipato ad un allenamento per conto della società ENOTRIA, senza che fosse stato richiesto il preventivo nulla osta alla società di appartenenza e senza informare quest’ultima; 5. Soc. ASD Enotria 1908, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza della violazione ascritte ai propri tesserati, così come sopra descritte. Alla udienza del 09.04.2009, oltre al rappresentante della Procura Federale, si sono presentati i sigg. Villa Achille, l’Avv. Mezzena Giacomo, Presidente della Soc. FC ENOTRIA e l’Avv.Di Pasquale Angelo, difensore dei deferiti Villa Achille, Biondo Antonio e della Soc. FC ENOTRIA 1908. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale è stato esposto il contenuto delle contestazioni ed il relativo materiale probatorio contenuto in atti, è stata data la parola ai deferiti. Il sig. Villa Achille ha dichiarato di non essere stato presente all’allenamento cui hanno partecipato i due giovani calciatori tesserati con altra Società, ma di assumersi, in ogni caso, la responsabilità dell’accaduto a causa del ruolo di Direttore Sportivo rivestito nell’ambito societario; ha aggiunto di essersi premurato, il giorno successivo, di porgere a mezzo telefono le scuse alla Soc. ASD OPERA. Il Presidente della FC ENOTRIA 1908 ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del fatto contestato solamente in occasione della visita presso la Società del Rappresentante delle Procura Federale, ivi giunto per svolgere le relative indagini, ha aggiunto, per quanto appreso dopo il fatto, che l’Enotria aveva ritenuto vi fosse l’assenso della Società per la quale i giovani calciatori erano tesserati. In quanto Maggi Riccardo era stato accompagnato per svolgere l’allenamento dal nonno, ex Presidente della Soc. Opera. Il Rappresentante della Procura Federale, all’esito dell’istruttoria compiuta, concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente loro contestate, con richiesta di condanna alle seguenti sanzioni: • per il sig. VILLA Achille mesi 10 di inibizione; • per il sig. BIONDO Antonio mesi 4 di squalifica; • per i calciatori MAGGI Riccardo e NOTARELLI Lorenzo mesi 3 di squalifica; • per la soc. FC ENOTRIA 1908 Euro 1.000,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione da scontare nel campionato 2008/2009 della Squadra Giovanissimi B. Data la parola al difensore dei deferiti, lo stesso concludeva chiedendo che ai propri assistiti, Villa Achille, Biondo Antonio e Soc. FC ENOTRIA 1908, fosse inflitta una sanzione prossima ai minimi edittali. Motivi della decisione La responsabilità dei soggetti deferiti risulta pienamente provata attraverso le attività di indagine svolta, di cui vi è documentazione in atti; d’altronde la circostanza relativa all’allenamento svolto in data 08.05.2008 presso la sede sportiva dell’ENOTRIA dai due calciatori tesserati per la Soc. ASD OPERA non è stata contestata, anzi ammessa dai deferiti. La mancanza di preventivo nulla osta della società titolare dei cartellini dei calciatori rende illecito il comportamento attivo dell’allenatore Biondo Antonio, che ha condotto l’allenamento, e quello omissivo del Direttore Tecnico Villa Achille, il quale proprio per lo specifico ruolo rivestito, se ne è assunta la responsabilità. La Soc. FC ENOTRIA 1908 risponde della condotta dei propri tesserati a titolo di responsabilità oggettiva. Infine, devono rispondere della violazione loro ascritta i calciatori Maggi Riccardo e Notarelli Lorenzo, i quali pur consapevoli della assenza del necessario nulla osta della propria società di appartenenza, si sono recati ed hanno svolto l’allenamento presso la FC ENOTRIA 1908. Per quanto riguarda le sanzioni da comminare, le stesse possono essere attenuate rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale, per quanto riguarda i tesserati della Soc. ENOTRIA, in funzione del corretto e collaborativo comportamento processuale tenuto sia nella fase dell’indagine condotta dalla Procura Federale, sia nella odierna udienza avanti a questa Commissione; per quanto riguarda i calciatori Maggi e Notarelli, tenendo conto della giovane età. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale ritenuta provata la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni loro rispettivamente contestate INFLIGGE • a Villa Achille la sanzione di mesi 6 di inibizione; • a Biondo Antonio la sanzione di mesi 6 di squalifica; • alla soc. FC ENOTRIA 1908 le sanzioni di Euro 600,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da applicarsi nel campionato 2008/2009 categoria Giovanissimi B; • a Maggi Riccardo e Notarelli Lorenzo la sanzione di 3 giornate di squalifica.
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