• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico di :
Sig. CARELLI Mario, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S., in relazione all’art.94 ter,
comma 13, delle N.O.I.F., i Sigg.ri BAFFA Antonio e LORICCHIO Pino, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8,
comma 9 e 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., nonché lasSocietà A.S.D. SPORTING
TERRANOVA per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 1, del C.G.S., conseguente agli
addebiti ascritti ai propri Presidenti, in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 8, comma 9 e 15, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico di :
Sig. CARELLI Mario, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S., in relazione all’art.94 ter,
comma 13, delle N.O.I.F., i Sigg.ri BAFFA Antonio e LORICCHIO Pino, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8,
comma 9 e 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., nonché lasSocietà A.S.D. SPORTING
TERRANOVA per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 1, del C.G.S., conseguente agli
addebiti ascritti ai propri Presidenti, in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 8, comma 9 e 15, del C.G.S..
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali;
sentiti il vice procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:
- per CARELLI Mario, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova mesi TRE di inibizione;
- BAFFA Antonio, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.09.2008 mesi TRE di inibizione;
- LORICCHIO Pino, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.9.2008 mesi TRE di inibizione;
la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA penalizzazione di DUE punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
RILEVA
Con nota del 13.2.2009, Prot. n° 4564/482 pf 08-09/MS/vdb la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare
Territoriale:
- CARELLI Mario, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova;
- BAFFA Antonio, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.09.2008;
- LORICCHIO Pino, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.9.2008;
-la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA;
per rispondere :
- Il primo, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S.in relazione all’art.94 ter, comma 13, delle
N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di Presidente della Società A.S.D. Sporting
Terranova, per la stagione agonistica 2007-2008, ha violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla
notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 5.04.2008 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nell’ambito della
vertenza promossa dall’allenatore dilettante sig. Guazzetti Falbo Domenico, essendosi altresì, sottratto alla intimazione operata dal
Comitato Regionale Calabria con nota del 21.04.2008.
- Il secondo e il terzo, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma
13, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto nella loro qualità di Co-Presidente della Società
A.S.D. Sporting Terranova dal 10.09.2008, hanno violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla
notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 05.04.2008 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nell’ambito della
vertenza promossa dall’allenatore dilettante sig. Guazzetti Falbo Domenico, proseguendo nella inottemperanza a tale decisione
arbitrale nonostante la formale intimazione reiterata dal Comitato Regionale Calabria con nota del 12.11.2008;
- La Società A.S.D. Sporting Terranova per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 1, del C.G.S.,
conseguente agli addebiti ascritti ai propri Presidenti, in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 8, comma 9 e 15, del
C.G.S..
Argomenta la Procura che in data 5.04.2008, nell’ambito della vertenza n. 59/78 promossa dall’allenatore Guazzetti Falbo c/o
Sporting Terranova, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l’obbligo
per la Società A.S.D. Terranova Sporting di corrispondere al tecnico la somma di € 3.500,00 a saldo del premio di tesseramento
stagione 2007-2008 , oltre interessi equitativamente determinati in € 165,00, per un ammontare complessivo di € 3.665,00, oltre
interessi legali fino all’effettivo pagamento;
- La predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 stagione
sportiva 2007-2008, era ritualmente notificata alla Società A.S.D. Sporting Terranova, a mezzo del servizio postale, giusta nota del
11.04.2008 prot. n. 59/78, con la espressa previsione che “La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel
rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e collegato art. 8,
comma 15, del C.G.S.”;
- Con nota del 21.04.2008, notificata a mezzo del servizio postale in data 23.04.2008, intimava alla Società A.S.D. Sporting
Terranova il pagamento in favore dell’allenatore sig. Guazzetti Falbo Domenico della somma complessiva di € 3.665,00 in
ottemperanza della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 5.04.2008;
- Stante la mancata ottemperanza alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 5.04.2008, il Comitato
Regionale Calabria con nota del 12.11.2008, notificata a mezzo del servizio postale in data 14.11.2008, intimava nuovamente alla
Società A.S.D. Sporting Terranova il pagamento in favore dell’allenatore dilettante sig. Guzzetti Falbo Domenico della somma
complessiva di € 3.665,00 in esecuzione della predetta decisione arbitrale, con la previsione che in mancanza si “provvederà al
deferimento della Società agli Organi di Giustizia Sportiva”;
- Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. : “Il pagamento agli allenatori delle società
della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis del Codice di
Giustizia Sportiva (trasfusa nell’art. 8 comma 9 e 15 del vigente C.G.S.)”;
Tuttavia, come da segnalazione del Comitato Regionale Calabria del 22.12.2008 e del 26.1.2009, la Società A.S.D. Sporting
Terranova ometteva di inviare a quietanza dell’avvenuto pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione, della decisione del
5.04.2008 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti ;
- Dalle schede di censimento della Società A.S.D. Sporting Terranova relative alle stagioni agonistiche 2007-2008 e 2008-2009, si
rileva che il sig. Carelli Mario all’epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente la Società, cui sono subentrati in tale carica i signori
Baffa Antonio e Loricchio Pino dal 10.09.2008;
- I fatti come sopra descritti integrano gli estremi della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 8 , comma 9 e 15 , del C.G.S. in
relazione all’art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., ascrivibili ai signori Carelli Mario, Baffa Antonio e Loricchio Pino, che si sono
succeduti nella carica di Presidenti e alla Società A.S.D. Sporting Terranova, per aver omesso di adempiere spontaneamente, entro
il termine di giorni trenta dalla notifica, la decisione del 5.04.2008 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti;
Ritenuto comunque che la sanzione richiesta dal Procuratore Federale nei confronti della società appare eccessiva rispetto all'entità
dei fatti accertati.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:
- al Sig. CARELLI Mario, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova mesi TRE di inibizione e quindi fino al
24 SETTEMBRE 2009 (già inibito fino al 24.6.2009);
- BAFFA Antonio, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.09.2008 mesi TRE di inibizione e
quindi fino al 24 LUGLIO 2009;
- LORICCHIO Pino, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.9.2008 mesi TRE di inibizione e
quindi fino al 24 LUGLIO 2009;
- la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA penalizzazione di UN punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico di :
Sig. CARELLI Mario, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S., in relazione all’art.94 ter,
comma 13, delle N.O.I.F., i Sigg.ri BAFFA Antonio e LORICCHIO Pino, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8,
comma 9 e 15, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., nonché lasSocietà A.S.D. SPORTING
TERRANOVA per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 1, del C.G.S., conseguente agli
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