COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Rhodense Camp. Jun. Reg. Gir. D Gara Rhodense/Cusano del 03.03.2009 C.U. n.35 del CRL datato 19.03.2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Rhodense Camp. Jun. Reg. Gir. D Gara Rhodense/Cusano del 03.03.2009 C.U. n.35 del CRL datato 19.03.2009 La società RHODENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla stessa società, lamentando la mancanza di responsabilità in relazione alla interruzione della fornitura di energia elettrica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dalla documentazione acquisita al fascicolo risulta che la interruzione della fornitura di energia elettrica, che ha causato la sospensione della partita è stata determinata da un guasto avvenuto non solo nella cabina di fornitura di energia elettrica al campo sportivo comunale (fusione dei fusibili), guasto riparato il giorno successivo con sostituzione dell’interruttore generale del quadro elettrico, ma anche nella cabina ENEL a monte, luogo esterno alla possibilità di gestione della società ospitante, guasto che ha richiesto l’intervento di personale dell’ENEL effettuato in data 04.03.2009. Non vi è quindi responsabilità relativa alla buona manutenzione dell’impianto elettrico da parte della reclamante. Nel caso in esame si ritiene che ricorra l’ipotesi della forza maggiore. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto si dispone la ripetizione della gara e l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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