COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.127 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. A.S.D. MARONEA CALCIO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – G.S.T – C.U. N. 111 (GARA MARONEA – RIO VIVO MARINELLE DEL 18.03.2009 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.127 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. A.S.D. MARONEA CALCIO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE - G.S.T – C.U. N. 111 (GARA MARONEA – RIO VIVO MARINELLE DEL 18.03.2009 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. Nella audizione richiesta espressamente dalla società ricorrente sono stati confermati, anche se con modalità e gravità diverse da quelle riportate in referto, gli episodi che hanno visto interessato il calciatore Petti Alessio. La condotta tenuta dallo stesso, che va classificata senza alcun dubbio violenta ed ingiuriosa, deve essere sanzionata in considerazione degli effetti fisici avuti sul direttore di gara ed alle frasi riportate in referto. Questa C.D., anche tenendo conto della circostanza in cui si è verificato e che l’episodio è rimasto fine a se stesso, ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. possa essere ridotta. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore Petti Alessio a tutto il 31 marzo 2010. Nulla per la tassa.
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